Nel  decreto-legge  citato  in  epigrafe  sono apportate le seguenti
rettifiche, in corrispondenza delle sottoindicate pagine della  sopra
menzionata Gazzetta Ufficiale:
   alla  pag.  5, all'art. 3, comma 7, nella parte in cui sostituisce
l'art. 15, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  dove  e'
scritto:  "  .. e' istituita in ogni porto una commissione consultiva
composta da cinque rappresentanti dei lavoratori  delle  imprese  che
operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita'
portuale  e  da  sei  rappresentanti delle categorie imprenditoriali,
..", leggasi: "  ..  e'  istituita  in  ogni  porto  una  commissione
consultiva  composta  da  cinque  rappresentanti dei lavoratori delle
imprese che operano nel porto, da un  rappresentante  dei  dipendenti
dell'autorita'  portuale  o  dell'organizzazione  portuale  e  da sei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali, ..";
   alla  pag.  12,  all'art.  20,  comma  3,  dove  e'  scritto:  "3.
All'esecuzione   delle   opere   edilizie  dirette  a  realizzare  la
visibilita'  degli  impianti  di  balneazione,  ..",   leggasi:   "3.
All'esecuzione   delle   opere   edilizie  dirette  a  realizzare  la
visitabilita' degli impianti di balneazione, ..".