IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  30  settembre  1993,  n. 388, recante ratifica ed
esecuzione del protocollo di adesione dell'accordo di Schengen del 14
giugno 1985 e dell'accordo di adesione alla convenzione del 19 giugno
1990,  nonche'  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare, entro
il    1995,    le    dotazioni    organiche    delle   rappresentanze
diplomatico-consolari  alle esigenze poste dagli adempimenti relativi
all'attuazione del sistema d'informazione Schengen (SIS);
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
prevedere  la  determinazione, in modo differenziato, delle riduzioni
da apportare alle indennita' di servizio all'estero e agli assegni di
sede, nonche' di revisionare il trattamento economico del personale a
contratto non regolato da legge locale;
  Visti  gli  articoli  152  e  162  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente  ad un triennio a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  il contingente degli impiegati a
contratto,  di  cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967, n. 18, e' integrato di duecento unita'.
Tale   disponibilita',   nell'ambito  del  contingente  medesimo,  e'
esclusivamente  destinata  ad  essere  ricoperta con personale avente
specifiche   professionalita'   nel  campo  informatico  al  fine  di
corrispondere  alle necessita' operative conseguenti agli adempimenti
relativi  all'attuazione  del sistema di informazione Schengen di cui
alla legge 30 settembre 1993, n. 388.