IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma II, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Considerata la necessita' di prevedere i termini entro i quali si
debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza
dell'Universita', le unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, i
responsabili del procedimento, le modalita' di esercizio ed i casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il proprio precedente decreto n. 133 del 26 gennaio 1995,
con il quale veniva emanato il regolamento di attuazione della legge
n. 241/1990 ed al contempo ne veniva sospesa l'entrata in vigore del
capo III "Modalita' di esercizio e casi di esclusione dal diritto di
accesso ai documenti amministrativi", in attesa del previsto parere
della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui
agli articoli 24 e 27 della legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ovvero
dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 16 della legge n.
241/1990;
Vista la propria nota protocollo n. 21527 del 27 settembre 1994
con la quale veniva trasmesso alla commissione per l'accesso il
regolamento di ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Viste le successive note prot. n. 26978 e n. 1656 rispettivamente
del 13 dicembre 1994 e del 26 gennaio 1995 con le quali si
sollecitava la suddetta commissione e si comunicava che, emanato il
regolamento di attuazione, se ne sospendeva contestualmente l'entrata
in vigore del capo III in attesa del prescritto parere e comunque non
oltre il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, con il quale si stabilisce che la commissione
per l'accesso esprime parere sui regolamenti che le singole
amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma IV della legge
n. 241/1990 che disciplinano gli atti sottratti all'accesso;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
352/1992 il quale prevede che entro il termine di un anno (27 giugno
1993) dalla sua entrata in vigore debbano essere emanati i decreti
ministeriali intesi a disciplinare i casi e le modalita' di
esclusione dal diritto di accesso e che decorso inutilmente tale
termine l'accesso non possa essere negato se non nei casi previsti
dalla legge;
Visto il decreto-legge n. 358/1993 art. 1 che prorogava il termine
predetto al 31 dicembre 1993;
Visto altresi' l'art. 1 del decreto-legge n. 295/1994 recante un
ulteriore differimento del termine, convertito nella legge n.
445/1994 art. 1-bis che stabiliva il termine ulteriore al 30 giugno
1994;
Considerato che la commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi non ha ancora provveduto all'esame del testo e che la
parte relativa al divieto di accesso ai documenti amministrativi e'
la sola soggetta al previsto parere, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 24 e 27 della legge n. 241/1990 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1992;
Considerato che e' ormai inutilmente decorso il termine di 90
giorni, di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, dalla originaria
richiesta del parere e che e' assolutamente indifferibile l'entrata
in vigore del capo III del regolamento per i motivi sopra esposti;
Visto in particolare l'art. 27 del regolamento, recante in rubrica
"entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'", il quale
prevede:
"Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione
all'Albo dell'Universita'.
Il presente regolamento e' altresi' pubblicato nel bollettino
ufficiale dell'Universita' di Pisa";
Decreta:
Art. 1.
Si dispone l'entrata in vigore del capo III "Modalita' di
esercizio e casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi" del regolamento di attuazione della legge n.
241/1990, emanato con decreto rettorale n. 133/1995, gia' affisso
all'albo in data 14 febbraio 1995 e pubblicato sul n. 1 del
bollettino ufficiale dell'Universita', a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data del presente decreto che verra' affisso
all'albo in data odierna.