IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35,
cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio
1995, n. 154, che prevede la concessione ai Confidi di finanziamenti
a tasso zero per la costituzione o l'incremento di fondi di garanzia
finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o i
parte garanzie reali per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi
2 e 3 dell'art. 2 e dei commi 2 e 3 dell'art. 3 dello stesso
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691;
Visto il comma 4 dell'art. 2-bis del medesimo decreto-legge che
prevede l'emanazione di un decreto per la fissazione delle modalita'
ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da
parte dei Confidi, nonche' la documentazione sull'operativita' del
fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) legge: il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito
con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, cosi' come
modificato dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154;
b) Ministero: il Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
c) Confidi: i consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica
fidi di cui all'art. 2-bis della legge.