Con  decreto  ministeriale  4 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti europei gia' Arflex, con sede  in
Limbiate  (Milano)  e  unita' in Limbiate (Milano), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 19 ottobre 1994
al 18 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  societa'  sotto  specificate  -  con esclusione di
quelli di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995
n. 105 - il trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e'
prorogato  al  31  maggio  1995  con  pari riduzione della durata del
trattamento economico di mobilita' e con riduzione del 20% per coloro
che non sono impiegati in lavori socialmente utili. Per i  lavoratori
che  non abbiano titolo ad usufruire dell'indennita' di mobilita', il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  autorizzato  da
erogare e' fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del
citato decreto-legge:
  1) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Caserta ora Iniziative
   vesuviane,  con  sede  in  Napoli  gia'  Caserta e stabilimento di
   Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 luglio 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  2) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Caserta ora Iniziative
   vesuviane, con sede in  Napoli  gia'  Caserta  e  stabilimento  di
   Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  3) S.r.l. P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce ora P.A.I.
   Promozione  attivita'  industriali  Lecce  1,  con sede in Lecce e
   stabilimento di Lecce:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  4) S.r.l. P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede
   in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  5) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Sermoneta ora Sviluppo
   attivita'  industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e
   stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  6) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Sabaudia ora Sviluppo
   attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina  e
   stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  7) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Ponticelli ora Iniziative
   vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  8) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Giugliano ora Iniziative
   vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
  9) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Giugliano ora Iniziative
   vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
10) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive ora Iniziative vesuviane,
   con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
11) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive ora Iniziative vesuviane,
   con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
12) S.r.l., Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.) ora Azienda
   reimpiego  Palermo  con sede in Palermo gia' Licata e stabilimento
   di Licata (Agrigento):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
13) S.r.l. Inco ora Inco Iniziative Calabresi per l'occupazione
   Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Praia  a
   Mare e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Praia a Mare:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
14) S.r.l. Inco Castrovillari 2 ora Inco Iniziative Calabresi per
   l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
15) S.r.l. Inco iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari
   1,   con   sede  in  Castrovillari  (Cosenza)  e  stabilimento  di
   Castrovillari (Cosenza):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 16) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Rieti ora Sviluppo
   attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia'  Rieti  e
   stabilimento di Rieti:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
17) S.r.l. P.A.I. Brindisi ora P.A.I. Promozione attivita'
   industriali   Lecce   1,   con  sede  in  Lecce  gia'  Brindisi  e
   stabilimento di Brindisi:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
18) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Satin, con sede in Pomezia
   (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1 settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
19) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Satin, con sede in Pomezia
   (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
20) S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1,
   con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
21) S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1,
   con  sede  in  Cagliari gia' Villacidro e stabilimento di Cagliari
   gia' Villacidro:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
22) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in
   Frosinone gia' Anagni e stabilimento di Frosinone gia' Anagni:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
23) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in
   Frosinone gia' Anagni e stabilimento di Frosinone gia' Anagni:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 24) S.r.l. Nisi Pomarico ora Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo
   industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Matera e stabilimento
   di Pomarico (Matera) gia' Matera:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
25) S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale
   Venosa, con sede in Potenza gia' Venosa e stabilimento di  Potenza
   gia' Venosa:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
26) S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale
   Venosa,  con sede in Potenza gia' Venosa e stabilimento di Potenza
   gia' Venosa:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
27) S.r.l. Nisi Potenza ora Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo
   industriale Venosa, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 29
   gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
28) S.r.l. Nisi Potenza ora Nuove iniziative per lo sviluppo
   industriale Venosa, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
29) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti Naic ora Naic 1 - Nuove
   attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti e  stabilimento
   di Chieti:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
30) S.r.l. Industria napoletana ora Iniziative vesuviane, con sede in
   Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
31) S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane ora Iniziative
   vesuviane,  con  sede  in  Napoli  gia'  Caserta e stabilimento di
   Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 32) S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane ora iniziative
   vesuviane, con sede in  Napoli  gia'  Caserta  e  stabilimento  di
   Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
33) S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano ora iniziative
   vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
34) S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano ora iniziative
   vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
35) S.r.l. Nuova azienda Campana, con sede in Napoli e stabilimento
   di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
36) S.r.l. Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Giugliano e
   stabilimenti di Napoli gia' Giugliano:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
37) S.r.l. Industria del Volturno ora Iniziative vesuviane, con sede
   in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
38) S.r.l. Nuova industria Pontina ora Sviluppo attivita' industriali
   Anagni,  con sede in Frosinone gia' Latina Scalo e stabilimento di
   Latina gia' Latina Scalo:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
39) S.r.l. Nuova industria Pontina ora Sviluppo attivita' industriali
   Anagni, con sede  in  Frosinone  gia'  Latina  e  stabilimento  di
   Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 40) S.r.l. Attivita' industrie Abruzzesi ora Naic 1 Nuove attivita'
   industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi
   e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
41) S.r.l. Nuove iniziative Teramane ora Naic 1 - Nuove attivita'
   industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi
   e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1 luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
42) S.r.l. Promozione attivita' Teramo ora Naic 1 - Nuove attivita'
   industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi
   e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
43) S.r.l. S.V.I.C. ora Inco Iniziative per l'occupazione
   Castrovillari  1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e
   stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
44) S.r.l. Idris ora Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo
   industriale  Venosa,  con  sede  in  Potenza   gia'   Pomarico   e
   stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
45) S.r.l. Iniziative del Basento ora Nisi - Nuove iniziative per lo
   sviluppo  industriale  Venosa, con sede in Potenza gia' Pomarico e
   stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
46) S.r.l. Iniziative Apuliane ora PAI Promozione attivita'
   industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bari e stabilimento di
   Bitonto (Bari) gia' Bari:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 47) S.r.l. Iniziative Apuliane ora PAI Promozione attivita'
   industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento
   di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
48) S.r.l. Iniziativa siciliana ora Azienda reimpiego Palermo, con
   sede  in  Palermo  gia'  Agrigento  e   stabilimento   di   Licata
   (Agrigento) gia' Agrigento:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 16
   dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
49) S.r.l. Iniziative Valle del Sacco ora Sviluppo attivita'
   industriale  Anagni,  con  sede  in  Frosinone  e  stabilimento di
   Frosinone:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
50) S.r.l. Sila 82 ora Inco - Iniziative per l'occupazione
   Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende  e
   stabilimento di Catanzaro gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
51) S.r.l. Industria del Tirreno ora Inco - Iniziative per
   l'occupazione  Catrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   gia' Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari  (Cosenza)  gia'
   Praia a Mare:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
52) S.r.l. Nuove industrie Cosentine ora Inco - Iniziative per
   l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   gia' Rende e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
53) S.r.l. Sarda Deriver ora Niov - Nuove iniziative per
   l'occupazione  Villacidro 1, con sede in Cagliari gia' Siniscola e
   stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5
   maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
54) S.r.l. Societa' Irpina ora Iniziative vesuviane, con sede in
   Napoli gia' Avellino e stabilimento di Atripalda  (Avellino)  gia'
   Avellino:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 55) S.r.l. Societa' Irpina ora Iniziative vesuviane, con sede in
   Napoli gia' Atripalda e stabilimento di Atripalda (Avellino):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
56) S.r.l. Lameziana industrie ora Inco 1 - Iniziative per
   l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
57) S.r.l. Sviluppo meridionale ora Inco - Iniziative per
   l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
58) S.r.l. Sviluppo meridionale ora Inco - Iniziative per
   l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza)
   gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
59) S.r.l. Industria Cavese ora Iniziative vesuviane, con sede in
   Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
60) S.r.l. Industria Cavese ora Iniziative vesuviane, con sede in
   Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
61) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1, con
   sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
62) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1, con
   sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 63) S.r.l. Azienda dell'Adriatico ora Pai - Promozione attivita'
   industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento
   di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28
   settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
64) S.r.l. Azienda dell'Adriatico ora Pai - Promozione attivita'
   industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento
   di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
65) S.r.l. N.I.O.S. ora Niov - Nuove iniziative per l'occupazione
   Villacidro  1, con sede in Cagliari gia' Sassari e stabilimento di
   Sassari:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
66) S.r.l. Sabina industrie ora Sviluppo attivita' industriali
   Anagni, con  sede  in  Frosinone  gia'  Rieti  e  stabilimenti  di
   Borgorose (Rieti) gia' Rieti (Rieti) e Cittaducale (Rieti):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28
   settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
67) S.r.l. Sabina industrie ora Sviluppo attivita' industriali
   Anagni,  con  sede  in  Frosinone  gia'  Rieti  e  stabilimenti di
   Borgorose (Rieti) gia' Rieti e Cittaducale (Rieti):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
68) S.r.l. ICEL - Iniziative Casertane per l'elettronica ora
   Iniziative  vesuviane,  con  sede  in  Napoli   gia'   Caserta   e
   stabilimento di Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno
   1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
69) S.r.l. I.F.E.L. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con
   sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 9
   febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
 70) S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina ora Sviluppo attivita'
   industriali   Anagni,   con   sede  in  Frosinone  gia'  Latina  e
   stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 2
   maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
71) S.r.l. R.I.E. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede
   in Frosinone gia' Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 30
   novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
72) S.r.l. Promozione reimpiego Salerno ora Iniziative vesuviane, con
   sede in Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
73) S.r.l. Industria pontina elettronica ora Sviluppo attivita'
   industriali   Anagni,   con   sede  in  Frosinone  gia'  Latina  e
   stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 23
   aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
74) S.r.l. I.L.E. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede
   in Frosinone gia' Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 18
   giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
75) S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona ora Naic 1 - Nuove attivita'
   industriali  Chieti  1,  con  sede  in  Chieti  gia'   Sulmona   e
   stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
76) S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo, con sede in Palermo e
   stabilimento di Palermo:
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
77) S.r.l. Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli, con sede in
   Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):
periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  4 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Filoplastica,  sede  in  Milano,  unita'  in
Pogliano  Milanese  (Milano),  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  26  aprile
1994 al 25 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 26 ottobre 1994
al 25 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla Ditta Cosentino Antonio, sede in S. Nicola La Strada
(Caserta), unita' in S. Nicola La Strada (Caserta), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 14 gennaio 1995
al 13 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  4 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fidia, sede in Abano Terme  (Padova),  unita'
in   Abano   Terme   (Padova),   Firenze,   Roma,   e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 21
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Mareco Sistemi Industriali, sede in Carinaro
(Caserta),  unita'  in  Carinaro   (Caserta),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 23 giugno  1994
al 22 dicembre 1994.
  L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori
edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3
del  decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,   convertito   con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, sede in Padova, unita' in Padova,
Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  speciale  di  disoccupazione,  tenendosi  conto, ai fini
della determinazione del trattamento,  del  periodo  di  integrazione
salariale  cosi'  concesso,  per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31
maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995, con pari diminuzione
della  durata  del  trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi
conto, ai fini della determinazione del trattamento, del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 10 gennaio 1994  al  9  gennaio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unita'
di Costamasnaga (Como).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio  1995  e  30  marzo  1995:
favorevole con esclusione dei lavoratori in C.F.L.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede  in
Costamasnaga  (Como)  e  unita' di Costamasnaga (Como) per il periodo
dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza
10 gennaio 1994.
   Con esclusione lavoratori in C.F.L.;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  gennaio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Costamasnaga, con sede in  Costamasnaga  (Como)  e  unita'  di
Costamasnaga  (Como)  per  il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   Con esclusione lavoratori in C.F.L.;
    3) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1995, della ditta
S.p.a.  Supercarton  Italiana,  con  sede  in  S. Maria Hoe' (Como) e
unita' di S. Maria Hoe' (Como).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con
sede in S. Maria Hoe' (Como) e unita' di S. Maria Hoe' (Como) per  il
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6
dicembre 1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  6  dicembre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Supercarton Italiana, con sede  in  S.  Maria  Hoe'  (Como)  e
unita'  di S. Maria Hoe' (Como) per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5
dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza
6 giugno 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al 6 novembre 1994,  della  ditta  S.c.r.l.
Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca
(Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Caven -  Cooperativa  allevatori  del
Veneto,  con  sede  in  Nogarole  Rocca  (Verona)  e unita' di Arcole
(Verona), Lugagnano (Verona), Uffici e unita'  prod.  Nogarole  Rocca
(Verona) per il periodo dal 1 agosto 1994 al 6 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal 29  giugno  1994  al  28  dicembre
1994, della ditta S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino
e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del
2 novembre 1993 con  effetto  dal  29  giugno  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.a.s. Camsa di C.
Gibello & C., con sede in Torino e unita' di Torino  per  il  periodo
dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.
   Articolo  3,  comma  2,  legge  n.  223/91 - sentenza trib. del 28
giugno 1993, n. 299/93 - Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre  1994,  della
ditta  S.r.l.  CO.SMAL.VER.,  con  sede in Monza (Milano) e unita' di
Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla ditta S.r.l. CO.SMAL.VER., con sede in
Monza (Milano) e unita' di Monza  (Milano)  per  il  periodo  dal  23
novembre 1993 al 22 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza
23 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  maggio  1994  al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Utensileria Italiana Nuova Tavolazzi, con sede in Missaglia (Como)  e
unita' di Missaglia (Como).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Utensileria Italiana  Nuova  Tavolazzi,
con  sede  in  Missaglia  (Como)  e unita' di Missaglia (Como) per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza
16 maggio 1994;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  maggio  1994  al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Rolsag, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Rolsag, con sede in Torino e unita' di
Cascine Vica Rivoli (Torino) per il periodo dal 16 maggio 1994 al  15
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza
16 maggio 1994;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 aprile 1994 al 25  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Elkron, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unita'  di
Torino per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza
26 aprile 1994;
    11)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 aprile 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Elkron,  con  sede in Torino e unita' di Torino per il periodo dal 26
ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza
26 ottobre 1994;
    12) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, della ditta
S.p.a.  Eurojersey,  con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita'
di Caronno Pertusella (Varese).
   Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Eurojersey, con sede in
Caronno Pertusella (Varese), unita' di  Caronno  Pertusella  (Varese)
per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
21 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  maggio  1994  al  1  maggio 1995, della ditta S.p.a.
O.S.L. - Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne  (Brescia)  e
unita' di Pisogne (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. O.L.S. - Officine Laminatoi Sebino, con
sede in Pisogne (Brescia)  e  unita'  di  Pisogne  (Brescia)  per  il
periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994;
    2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/91, realtivi al periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  A.  Masserini,  con  sede in Robecco sul
Naviglio (Milano) e unita' di Robecco sul Naviglio (Milano).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  18  gennaio  1994 con effetto dal 9 marzo
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  A.  Masserini,  con  sede  in Robecco sul Naviglio (Milano) e
unita' di Robecco sul Naviglio (Milano) per il periodo  dal  9  marzo
1994 all'8 settembre 1994.
   Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto tribunale del
9 marzo 1993 contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  maggio  1994  all'8  maggio 1995, della ditta S.p.a.
L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di
Milano per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza
9 maggio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  L.B.S.,  con
sede  in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 9 novembre 1994
all'8 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
9 novembre 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  15  luglio  1994  al 14 luglio 1995, della ditta S.p.a.
Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unita' di Piancogno  frazione
Piamborno (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e
unita' di Piancogno, frazione Piamborno (Brescia) per il periodo  dal
15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
15 luglio 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 23 maggio 1994 al 22  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Camox,  con  sede  in  Marostica  (Vicenza)  e  unita'  di  Marostica
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza)
e unita' di Marostica (Vicenza) per il periodo dal 23 maggio 1994  al
22 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza
23 maggio 1994;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 23 maggio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Camox,  con
sede  in  Marostica  (Vicenza) e unita' di Marostica (Vicenza) per il
periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
23 novembre 1994;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.r.l. Stac
Strutture Acciaio, con sede in Milano e unita' di Mozzate (Como).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Stac Strutture  Acciaio,  con  sede  in
Milano  e  unita' di Mozzate (Como) per il periodo dal 13 giugno 1994
al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza
13 giugno 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno  1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Stac
Strutture Acciaio, con sede in Milano e unita' di Mozzate (Como)  per
il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza
13 dicembre 1994;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 20 giugno 1994 al 19  giugno  1995,  della  ditta  S.r.l.
Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unita' di Salmour (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   Parere   comitato  tecnico  del  29  marzo  1995:  favorevole  per
rettifica decorrenza intervento C.I.G.S.
   Il trattamento straordinario di integrazione salariale  per  crisi
aziendale  della S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unita'
di Salmour (Cuneo), per il periodo dal 20 giugno 1994 al  31  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza
20 giugno 1994;
    11)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al  31  luglio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Smithkline  Beecham  Farmaceutici,  con  sede in Baranzate di Bollate
(Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), Roma.
   Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con
sede in Baranzate di  Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Baranzate  di
Bollate (Milano), Roma per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporenee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta  S.a.s.
- Sangro Mense Unita' Mensa c/o Sevel appaltatrice di mensa aziendale
presso  l'azienda  summenzionata  con  sede  in  Mozzagrogna (Chieti)
unita' di Chieti.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale
per  crisi  aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati
addetti alla unita' di mensa aziendale  sottoindicata,  limitatamente
alle   giornate   in   cui  vi  e'  stato  l'intervento  della  Cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria  presso  la  societa'
appaltante  anch'essa  di  seguito  indicata:  S.a.s.  - Sangro Mense
Unita' Mensa c/o Sevel con sede in Mozzagrogna (Chieti) e  unita'  di
Atessa (Chieti) per il periodo dal 16 giugno 1993 al 21 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza
22 febbraio 1993.
   Articolo 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  31  ottobre  1994,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
31  ottobre  1994  con  effetto  dal  18  aprile  1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni,  con
sede in Milano, unita' di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como),
Motta  S.  Anastasia (Catania), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al
15 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza
18 ottobre 1994;
    2) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale
relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta
S.p.A. Michelin Italiana sede in Torino e unita' di Alessandria.
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede
in Torino e unita' di Alessandria per il periodo dal 18  luglio  1994
al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza
18 luglio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 luglio 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Michelin Italiana con sede in Torino e unita' di Alessandria  per  il
periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza
18 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
   1)  e'  approvato  il  programma  per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Edilsider sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona).
   Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale
per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Edilsider con sede in Osimo (Ancona) e  unita'  di
Osimo (Ancona) per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza
7 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16902 del 25 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo  1994  al
31  dicembre 1994, della ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti,
sede in Ivrea (Torino), unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino),
Roma.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Tecnost-Mael  - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e
unita' di Carsoli (Aquila), Ivrea (Torino), Roma, per il periodo  dal
2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1994 con decorrenza 2
marzo 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di  cui  all'art.
1,  comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  del  raggiungimento
del  limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
progamma  per  ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale  dell'11  aprile  1995,  e'  autorizzata  la   ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993
con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti con sede
in  Ivrea  (Torino)  e unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e
Roma, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 2
settembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di  cui  all'art.
1,  comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  del  raggiungimento
del  limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    3)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al
31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Zincocelere  (Gruppo  Olivetti),
gia'  Circuiti  stampati  Italia  sede  in  Ivrea (Torino), unita' di
Cavaglia (Torino).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   a  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Zincocelere (Gruppo Olivetti), gia' Circuiti stampati Italia,
con sede in Ivrea (Torino) e unita'  di  Cavaglia  (Torino),  per  il
periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1994 con decorrenza 2
marzo 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di  cui  all'art.
1,  comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  del  raggiungimento
del  limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale  dell'11  aprile  1995,  e'  autorizzata  la   ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993
con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Zincocelere (Gruppo Olivetti), gia'
Circuiti stampati Italia, con sede in  Ivrea  (Torino)  e  unita'  di
Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 2
settembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di  cui  all'art.
1,  comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  del  raggiungimento
del  limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    5)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo  1994  al
31  dicembre  1994,  della  ditta  S.p.a.  Nord  Elettronica  (Gruppo
Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)
e  unita'  di  Altare  (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  2
marzo 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art.
1, comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da  parte
dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale del raggiungimento
del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con  particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale   dell'11  aprile  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993
con  effetto  dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con
sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona),  per  il  periodo
dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 2
settembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di  cui  all'art.
1,  comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  del  raggiungimento
del  limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    7)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al
31  dicembre  1994,  della  ditta  S.p.a.  Olivetti  Office   (Gruppo
Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona).
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2  marzo
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea  (Torino)
e  unita'  di  Crema  (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  2
marzo 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art.
1, comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da  parte
dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale del raggiungimento
del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con  particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO;
    8)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale   dell'11  aprile  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993
con  effetto  del 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti),  con
sede  in  Ivrea  (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo
dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  2
settembre 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art.
1, comma  9  della  legge  n.  223/1991,  previa  verifica  da  parte
dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale del raggiungimento
del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con  particolare
riferimento all'utilizzazione della CIGO.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al  31  ottobre  1994,  della
ditta  S.r.l.  Acqua  Claudia,  sede  in Aprilia (Latina) e unita' di
Aguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acqua Claudia, con sede in
Aprilia  (Latina)  e  unita'  di  Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia
(Latina), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
1 novembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  1  novembre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l.  Acqua  Claudia,  con  sede  in  Aprilia  (Latina) e unita' di
Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina), per il  periodo  dal  1
maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
1 maggio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994, della ditta
S.r.l. Ugine gia' Inox Tubi Service, sede  in  Cremona  e  unita'  di
Podenzano (Piacenza).
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Ugine  gia'  Inox  Tubi
Service, con sede in Cremona e unita' di Podenzano (Piacenza), per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della  ditta
S.p.a. Industria Chimica Legno, sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di
Bagni di Lucca (Lucca).
   Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeiale del 20 giugno 1994 con effetto dal  5  aprile
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Industria Chimica Legno,  con  sede  in  Pamparato  (Cuneo)  e
unita'  di  Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 19 maggio 1994
al 4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza
5 aprile 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  aprile  1994  al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l.
Camars, sede in Torrita di Siena (Siena) e unita' di Torrita di Siena
(Siena).
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Camars, con sede in Torrita di Siena
(Siena) e unita' di Torrita di Siena (Siena) per il  periodo  dall'11
aprile 1994 al 10 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza
11 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  8 maggio 1995 in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma  3  del
decreto  legge  16  maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ceci
Impresa,  sede  in  Medesano (Parma) e unita' in Medesano (Parma), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16  agosto  1994  al  15
febbraio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata  dal  16  febbraio  1995  al  15  agosto  1995,  con   pari
diminuzione  della  durata del trattamento speciale di disocupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  8 maggio 1995 in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3,  del
decreto  legge  16  maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni
nella legge  19  luglio  1994,  n.  451  e  dipendenti  dalla  S.p.a.
CO.GE.I.,  sede  in  Roma  e unita' in Unita' nelle prov. di Catania,
Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione  salariale  cosi'  concesso,
per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata  dal  28  marzo  1995  al  27  settembre  1995,  con   pari
diminuzione  della  durata del trattamento speciale di disocupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto ministeriale 8 maggio 1995 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio  1994  al
30  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.  Roma Cine Tv, sede in Roma e
unita' di Roma.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Roma
Cine Tv, sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1  febbraio
1994 al 31 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Con  decreto ministeriale 8 maggio 1995 e' accertata la condizione
di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. A. Manzoni &  C.,  sede  in
Milano e unita' nazionali.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. A.
Manzoni & C., sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 a seguito dell'accertamento
delle  condizioni  di  crisi  aziendale,  intervenuto  con il decreto
ministeriale del 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Editrice Romana, sede in
Roma e unita' di Roma per il periodo  dal  29  novembre  1994  al  28
maggio 1995.