Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti europei gia' Arflex, con sede in Limbiate (Milano) e unita' in Limbiate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' sotto specificate - con esclusione di quelli di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 1995 n. 105 - il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 31 maggio 1995 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e con riduzione del 20% per coloro che non sono impiegati in lavori socialmente utili. Per i lavoratori che non abbiano titolo ad usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato da erogare e' fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del citato decreto-legge: 1) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Caserta ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Caserta e stabilimento di Caserta: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 luglio 1981; primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 2) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Caserta ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Caserta e stabilimento di Caserta: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 3) S.r.l. P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce ora P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 4) S.r.l. P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981; primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 5) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Sermoneta ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e stabilimento di Latina: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981; primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 6) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Sabaudia ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e stabilimento di Latina: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981; primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 7) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Ponticelli ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981; primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 8) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Giugliano ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981; primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 9) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive Giugliano ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 10) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 11) S.r.l. Sviluppo attivita' produttive ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 12) S.r.l., Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.) ora Azienda reimpiego Palermo con sede in Palermo gia' Licata e stabilimento di Licata (Agrigento): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981; primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 13) S.r.l. Inco ora Inco Iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Praia a Mare: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981; primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 14) S.r.l. Inco Castrovillari 2 ora Inco Iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 15) S.r.l. Inco iniziative Calabresi per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 16) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Rieti ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Rieti e stabilimento di Rieti: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1 maggio 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 17) S.r.l. P.A.I. Brindisi ora P.A.I. Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Brindisi e stabilimento di Brindisi: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981; primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 18) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Satin, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1 settembre 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 19) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Satin, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 20) S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 21) S.r.l. N.I.O.V. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1, con sede in Cagliari gia' Villacidro e stabilimento di Cagliari gia' Villacidro: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 22) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Anagni e stabilimento di Frosinone gia' Anagni: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 23) S.r.l. Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Anagni e stabilimento di Frosinone gia' Anagni: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 24) S.r.l. Nisi Pomarico ora Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Matera e stabilimento di Pomarico (Matera) gia' Matera: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 25) S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Venosa e stabilimento di Potenza gia' Venosa: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 26) S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Venosa e stabilimento di Potenza gia' Venosa: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 27) S.r.l. Nisi Potenza ora Nisi Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981; primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 28) S.r.l. Nisi Potenza ora Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 29) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti Naic ora Naic 1 - Nuove attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981; primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1 febbraio 1982; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 30) S.r.l. Industria napoletana ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 31) S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Caserta e stabilimento di Caserta: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 32) S.r.l. S.I.C. Sviluppo iniziative campane ora iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Caserta e stabilimento di Caserta: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 33) S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano ora iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 34) S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano ora iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 35) S.r.l. Nuova azienda Campana, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 36) S.r.l. Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Giugliano e stabilimenti di Napoli gia' Giugliano: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 37) S.r.l. Industria del Volturno ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 38) S.r.l. Nuova industria Pontina ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina Scalo e stabilimento di Latina gia' Latina Scalo: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 39) S.r.l. Nuova industria Pontina ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e stabilimento di Latina: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 40) S.r.l. Attivita' industrie Abruzzesi ora Naic 1 Nuove attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 1 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 41) S.r.l. Nuove iniziative Teramane ora Naic 1 - Nuove attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 1 luglio 1983: dal 14 marzo 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 42) S.r.l. Promozione attivita' Teramo ora Naic 1 - Nuove attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo gia' Roseto degli Abruzzi: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 43) S.r.l. S.V.I.C. ora Inco Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 44) S.r.l. Idris ora Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 45) S.r.l. Iniziative del Basento ora Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, con sede in Potenza gia' Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 46) S.r.l. Iniziative Apuliane ora PAI Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bari e stabilimento di Bitonto (Bari) gia' Bari: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 47) S.r.l. Iniziative Apuliane ora PAI Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 48) S.r.l. Iniziativa siciliana ora Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo gia' Agrigento e stabilimento di Licata (Agrigento) gia' Agrigento: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981; primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 49) S.r.l. Iniziative Valle del Sacco ora Sviluppo attivita' industriale Anagni, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 50) S.r.l. Sila 82 ora Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 51) S.r.l. Industria del Tirreno ora Inco - Iniziative per l'occupazione Catrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Praia a Mare: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982; primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1 gennaio 1984; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 52) S.r.l. Nuove industrie Cosentine ora Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 53) S.r.l. Sarda Deriver ora Niov - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1, con sede in Cagliari gia' Siniscola e stabilimento di Siniscola (Nuoro): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 54) S.r.l. Societa' Irpina ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Avellino e stabilimento di Atripalda (Avellino) gia' Avellino: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 55) S.r.l. Societa' Irpina ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Atripalda e stabilimento di Atripalda (Avellino): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 56) S.r.l. Lameziana industrie ora Inco 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 57) S.r.l. Sviluppo meridionale ora Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983; primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 58) S.r.l. Sviluppo meridionale ora Inco - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1, con sede in Castrovillari (Cosenza) gia' Rende e stabilimento di Catanzaro gia' Rende: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 59) S.r.l. Industria Cavese ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982; primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1 settembre 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 60) S.r.l. Industria Cavese ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 61) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981; primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 62) S.r.l. Nuove attivita' industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 63) S.r.l. Azienda dell'Adriatico ora Pai - Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982; primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 64) S.r.l. Azienda dell'Adriatico ora Pai - Promozione attivita' industriali Lecce 1, con sede in Lecce gia' Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 65) S.r.l. N.I.O.S. ora Niov - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1, con sede in Cagliari gia' Sassari e stabilimento di Sassari: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981; primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 66) S.r.l. Sabina industrie ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) gia' Rieti (Rieti) e Cittaducale (Rieti): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982; primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 67) S.r.l. Sabina industrie ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) gia' Rieti e Cittaducale (Rieti): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 68) S.r.l. ICEL - Iniziative Casertane per l'elettronica ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Caserta e stabilimento di Caserta: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983; primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 69) S.r.l. I.F.E.L. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984; primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 70) S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e stabilimento di Latina: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985; primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1 luglio 1985; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 71) S.r.l. R.I.E. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Roma e stabilimento di Roma: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983; primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 72) S.r.l. Promozione reimpiego Salerno ora Iniziative vesuviane, con sede in Napoli gia' Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985; primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 73) S.r.l. Industria pontina elettronica ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Latina e stabilimento di Latina: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987; primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 74) S.r.l. I.L.E. ora Sviluppo attivita' industriali Anagni, con sede in Frosinone gia' Roma e stabilimento di Roma: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987; primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 75) S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona ora Naic 1 - Nuove attivita' industriali Chieti 1, con sede in Chieti gia' Sulmona e stabilimento di Sulmona (L'Aquila): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 76) S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo: periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. 77) S.r.l. Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso): periodo: dall'8 febbraio 1995 al 31 maggio 1995; causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - Gepi intervento straordinario. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filoplastica, sede in Milano, unita' in Pogliano Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cosentino Antonio, sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unita' in S. Nicola La Strada (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, sede in Abano Terme (Padova), unita' in Abano Terme (Padova), Firenze, Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 21 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mareco Sistemi Industriali, sede in Carinaro (Caserta), unita' in Carinaro (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 23 giugno 1994 al 22 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, sede in Padova, unita' in Padova, Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unita' di Costamasnaga (Como). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995 e 30 marzo 1995: favorevole con esclusione dei lavoratori in C.F.L. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unita' di Costamasnaga (Como) per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. Con esclusione lavoratori in C.F.L.; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costamasnaga, con sede in Costamasnaga (Como) e unita' di Costamasnaga (Como) per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. Con esclusione lavoratori in C.F.L.; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoe' (Como) e unita' di S. Maria Hoe' (Como). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoe' (Como) e unita' di S. Maria Hoe' (Como) per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supercarton Italiana, con sede in S. Maria Hoe' (Como) e unita' di S. Maria Hoe' (Como) per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 6 novembre 1994, della ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Arcole (Verona), Lugagnano (Verona), Uffici e unita' prod. Nogarole Rocca (Verona) per il periodo dal 1 agosto 1994 al 6 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994, della ditta S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 novembre 1993 con effetto dal 29 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Camsa di C. Gibello & C., con sede in Torino e unita' di Torino per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994. Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91 - sentenza trib. del 28 giugno 1993, n. 299/93 - Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994, della ditta S.r.l. CO.SMAL.VER., con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. CO.SMAL.VER., con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano) per il periodo dal 23 novembre 1993 al 22 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 23 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Utensileria Italiana Nuova Tavolazzi, con sede in Missaglia (Como) e unita' di Missaglia (Como). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Utensileria Italiana Nuova Tavolazzi, con sede in Missaglia (Como) e unita' di Missaglia (Como) per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Rolsag, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rolsag, con sede in Torino e unita' di Cascine Vica Rivoli (Torino) per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unita' di Torino per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994; 11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elkron, con sede in Torino e unita' di Torino per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994; 12) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, della ditta S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unita' di Caronno Pertusella (Varese) per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 21 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. O.S.L. - Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.L.S. - Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, realtivi al periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994, della ditta S.p.a. A. Masserini, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano) e unita' di Robecco sul Naviglio (Milano). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 9 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Masserini, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano) e unita' di Robecco sul Naviglio (Milano) per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994. Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto tribunale del 9 marzo 1993 contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unita' di Piancogno frazione Piamborno (Brescia). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unita' di Piancogno, frazione Piamborno (Brescia) per il periodo dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 luglio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unita' di Marostica (Vicenza). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unita' di Marostica (Vicenza) per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Camox, con sede in Marostica (Vicenza) e unita' di Marostica (Vicenza) per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unita' di Mozzate (Como). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unita' di Mozzate (Como) per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stac Strutture Acciaio, con sede in Milano e unita' di Mozzate (Como) per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1994 con decorrenza 13 dicembre 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unita' di Salmour (Cuneo). Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995: favorevole per rettifica decorrenza intervento C.I.G.S. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unita' di Salmour (Cuneo), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), Roma. Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), Roma per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporenee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994, della ditta S.a.s. - Sangro Mense Unita' Mensa c/o Sevel appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Mozzagrogna (Chieti) unita' di Chieti. Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.a.s. - Sangro Mense Unita' Mensa c/o Sevel con sede in Mozzagrogna (Chieti) e unita' di Atessa (Chieti) per il periodo dal 16 giugno 1993 al 21 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993. Articolo 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, unita' di filiale di Roma, Mandello del Lario (Como), Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 15 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.A. Michelin Italiana sede in Torino e unita' di Alessandria. Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e unita' di Alessandria per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana con sede in Torino e unita' di Alessandria per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Edilsider sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona). Parere comitato tecnico del 18 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsider con sede in Osimo (Ancona) e unita' di Osimo (Ancona) per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16902 del 25 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti, sede in Ivrea (Torino), unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino), Roma. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Carsoli (Aquila), Ivrea (Torino), Roma, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del progamma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnost-Mael - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Carsoli (L'Aquila), Ivrea (Torino) e Roma, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), gia' Circuiti stampati Italia sede in Ivrea (Torino), unita' di Cavaglia (Torino). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. a seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Zincocelere (Gruppo Olivetti), gia' Circuiti stampati Italia, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nord Elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 7) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO; 8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto del 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991, previa verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del raggiungimento del limite massimo di trentasei mesi nel quinquennio con particolare riferimento all'utilizzazione della CIGO. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Acqua Claudia, sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Anguillara Sabazia (Roma) e Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994, della ditta S.r.l. Ugine gia' Inox Tubi Service, sede in Cremona e unita' di Podenzano (Piacenza). Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ugine gia' Inox Tubi Service, con sede in Cremona e unita' di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Industria Chimica Legno, sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Bagni di Lucca (Lucca). Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeiale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Chimica Legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 19 maggio 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Camars, sede in Torrita di Siena (Siena) e unita' di Torrita di Siena (Siena). Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Camars, con sede in Torrita di Siena (Siena) e unita' di Torrita di Siena (Siena) per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Ceci Impresa, sede in Medesano (Parma) e unita' in Medesano (Parma), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disocupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. CO.GE.I., sede in Roma e unita' in Unita' nelle prov. di Catania, Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 28 marzo 1995 al 27 settembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disocupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Roma Cine Tv, sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Roma Cine Tv, sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. A. Manzoni & C., sede in Milano e unita' nazionali. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Manzoni & C., sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editrice Romana, sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.