Nel  decreto-legge  citato  in epigrafe, riportato nella suindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 26, prima colonna, all'art.  11,  comma
3,  dove  e'  scritto:  "3.  Il  termine  di durata di protezione dei
diritti dei produttori di opere .. sono elevati a  cinquanta  anni.",
leggasi:  "3.  Il  termine  di  durata  di protezione dei diritti dei
produttori di opere .. e' elevato a cinquanta anni.".