Nel decreto-legge citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 26, prima colonna, all'art. 11, comma 3, dove e' scritto: "3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere .. sono elevati a cinquanta anni.", leggasi: "3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere .. e' elevato a cinquanta anni.".