IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le
prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le
categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
88/449/CEE del 26 luglio 1988, che modifica la direttiva n.
77/143/CEE sopra citata introducendo la revisione periodica dei
veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al
trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non
superiore a 3.500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole,
nonche' sostituendo l'elenco degli elementi soggetti a controllo
tecnico;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/225/CEE del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE
sopra citata stabilendo l'adozione, da parte del Consiglio delle
Comunita' europee, su proposta della Commissione, delle direttive
particolari necessarie a definire le norme ed i metodi minimi
concernenti il controllo degli elementi elencati nell'allegato II
alla direttiva 77/143/CEE sopra citata, nonche' l'istituzione di un
comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui
controlli tecnici dei veicoli, incaricato di formulare alla
Commissione il proprio parere sui progetti delle misure da adottare
da parte della Commissione stessa;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/328/CEE del 21 giugno 1991, che modifica la direttiva n.
77/143/CEE sopra citata istituendo la revisione periodica dei veicoli
a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che determina quali
siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione
generale;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. DM 19 del 25 ottobre 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La revisione generale ed annuale e' disposta per le seguenti
categorie di veicoli:
a) autobus;
b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500
kg;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
e) autoambulanze;
f) veicoli atipici,
con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la
prima volta nell'anno solare in corso, nonche' di quelli che nel
medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. E' disposta la revisione generale degli autocarri e degli
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi
tutti massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg,
nonche' dei quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto
anno seguente a quello di prima immatricolazione in relazione a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, e
quindi successivamente ogni due anni, sempreche' i veicoli in
questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita
e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
3. Con successivo decreto sara' stabilita la data di decorrenza,
comunque non posteriore al 1 gennaio 1998, della revisione generale
delle autovetture nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo
di persone e cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal terzo o
dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione in
relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente
regolamento, e quindi successivamente ogni due anni, sempreche' i
veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in
corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992
(Nuovo codice della strada) e' il seguente:
"Art. 80 (Revisioni). - 1. Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti o per
i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per
l'adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi, con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1
dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti
che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie
attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le
concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione e
raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso il cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione
di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992
e' il seguente:
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. con modalita' stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto e indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente".