IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 agosto  1978,  n.  468,  concernente  "Riforma  di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio" e le successive modificazioni e integrazioni;
  Considerato che l'art. 25, quarto  comma,  della  citata  legge  n.
468/1978,  stabilisce che i conti consuntivi delle aziende di servizi
che dipendono dagli enti territoriali devono essere  redatti  secondo
uno  schema  tipo  definito  dal  Ministro  del  tesoro,  sentite  le
associazioni delle aziende;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 4  febbraio  1980  con  il
quale  e  stato  approvato  lo  schema tipo di conto consuntivo delle
aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
902, concernente "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di
servizi dipendenti dagli enti locali";
  Tenuto conto che l'art. 40 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  902/1986 dispone che entro il 15 ottobre di ogni anno
la commissione  amministratrice  dell'azienda  delibera  il  bilancio
preventivo  economico  annuale  dell'azienda  relativo  all'esercizio
successivo, redatto in  conformita'  allo  schema  tipo  di  bilancio
approvato  con  decreto  del  Ministro del tesoro e che l'art. 42 del
richiamato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  902/1986
dispone  che il conto economico e lo stato patrimoniale delle aziende
in parola vengono redatti in conformita' allo  schema  approvato  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro, in esecuzione dell'art. 25 della
citata legge n. 468/1978;
  Vista la legge 8 giugno  1990,  n.  142,  concernente  "Ordinamento
delle autonomie locali";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  23  della  citata legge n.
142/1990, le predette aziende debbono informare la loro  attivita'  a
criteri  di  efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire  attraverso  l'equilibrio  dei
costi e dei ricavi compresi i trasferimenti;
  Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995, n. 95, gli enti locali devono entro il 30 settembre 1995
adeguare  l'ordinamento  delle  aziende  speciali  alle  disposizioni
dell'art.  23  della  legge  n. 142/1990 ed iscrivere, nei successivi
novanta giorni, per gli effetti di cui al primo comma dell'art.  2331
del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  5  dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 26/1995, il bilancio di esercizio  costituisce  atto
fondamentale dell'azienda;
  Ritenuto  opportuno  ridefinire, alla luce delle citate innovazioni
normative, il nuovo schema tipo  di  bilancio  di  esercizio  per  le
suddette aziende;
  Considerato  che  le  istituzioni  degli  enti  locali  di cui agli
articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990 sono tenute ad informare  la
loro  attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed
hanno l'obbligo del pareggio del bilancio  da  perseguire  attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi e sono, quindi, assimilabili alle
aziende speciali;
  Ravvisata  l'opportunita' di estendere, pur con gli adattamenti che
gli enti locali riterranno necessario operare,  anche  alle  predette
istituzioni  lo  schema di bilancio previsto per le aziende speciali,
al fine di assicurare il consolidamento dei conti pubblici di cui  al
richiamato  art.  25  della  legge  n.  468/1978,  nonche' al fine di
assicurare una omogenea disciplina contabile che verrebbe  altrimenti
compromessa  in  quanto  le  istituzioni  non  sono  comprese  tra  i
destinatari  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali,  individuati  dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77;
  Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della  legge  n.
142/1990,  ai  consorzi costituiti dagli enti locali si applicano, in
quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali;
  Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di predisporre il  nuovo  schema
tipo   di   bilancio  d'esercizio  tenendo  anche  conto,  in  quanto
applicabili, delle norme previste dal decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, concernente "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e
n. 83/349/CEE in materia societaria";
  Sentita la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;
                              Decreta:
  E'  approvato l'allegato schema tipo di bilancio di esercizio delle
aziende speciali per i servizi pubblici locali, composto dallo  stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
  Il  bilancio  delle istituzioni e dei consorzi di cui agli articoli
22, 23 e 25 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e'  redatto  in
conformita'  allo  schema  tipo  di  bilancio  allegato  al  presente
decreto.
  Il presente schema sostituisce  quello  approvato  con  il  decreto
ministeriale 4 febbraio 1980 ed ha effetto dall'esercizio finanziario
1996,  salva la facolta' di adottare lo schema gia' dall'esercizio in
corso.
  Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1995
                                               p. Il Ministro: GIARDA
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 290