IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto l'art. 32, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 724 del 1994 con il quale si dispone che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della legge medesima, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali e patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessita' di interesse pubblico all'utilizzazione stessa; Visto il secondo periodo del precitato comma 6 dell'art. 32 con il quale si stabilisce che alla suddetta comunicazione deve provvedersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalita'; Ritenuto necessario dare attuazione alle predette disposizioni di legge; Decreta: Art. 1. 1. Per la comunicazione di cui all'art. 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono utilizzati esclusivamente i dischetti magnetici disponibili presso gli uffici tecnici erariali o gli uffici del territorio, ove istituiti, del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.