IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  "misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visto  l'art. 32, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 724
del 1994 con  il  quale  si  dispone  che  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  e gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' gli altri
enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986,  n.  390,  che
utilizzano,  alla  data  di entrata in vigore della legge medesima, a
qualunque  titolo,  anche  per  usi  governativi,  beni  demaniali  e
patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze
la  consistenza  del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale
persistenza delle necessita' di interesse pubblico  all'utilizzazione
stessa;
  Visto  il secondo periodo del precitato comma 6 dell'art. 32 con il
quale si stabilisce che alla suddetta comunicazione deve  provvedersi
entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore di apposito decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
con il quale sono stabilite le relative modalita';
  Ritenuto  necessario  dare attuazione alle predette disposizioni di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per la comunicazione di cui all'art. 32, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono  utilizzati  esclusivamente  i  dischetti
magnetici disponibili presso gli uffici tecnici erariali o gli uffici
del  territorio,  ove  istituiti, del dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze.