IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la correlata decisione n. 94/942 PESC che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti ad alta tecnologia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente il regime di autorizzazione generale all'esportazione ed al transito di prodotti ad alta tecnologia; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1994 concernente la modifica delle liste di esclusione allegate al decreto ministeriale 19 ottobre 1993; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994 concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito; Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222; Visti il comunicato del 15 giugno 1995 del Ministero del commercio con l'estero e la circolare del Ministero delle finanze, concernenti l'entrata in vigore a partire dal 1 luglio 1995 della normativa comunitaria; Al fine di dare piena e completa attuazione agli impegni comunitari quali risultano dal regolamento U.E. n. 3381/94 e dalla decisione n. 94/942 PESC; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. A seguito dell'entrata in vigore della normativa comunitaria i decreti ministeriali 19 ottobre 1993 e 27 aprile 1994 sono modificati ed integrati come specificato nei successivi articoli.