IL DIRETTORE GENERALE
DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
  Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e
la  correlata  decisione  n.  94/942  PESC che istituiscono un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
  Vista la legge 27 febbraio 1992,  n.  222,  concernente  norme  sul
controllo  delle  esportazioni  e  del  transito dei prodotti ad alta
tecnologia;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concernente  le  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente il regime
di   autorizzazione  generale  all'esportazione  ed  al  transito  di
prodotti ad alta tecnologia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  aprile  1994  concernente  la
modifica  delle  liste di esclusione allegate al decreto ministeriale
19 ottobre 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  maggio  1994  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 18 maggio 1994
concernente l'elenco dei prodotti e delle  tecnologie  sottoposti  ad
autorizzazione per l'esportazione ed il transito;
  Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge
27 febbraio 1992, n. 222;
  Visti  il comunicato del 15 giugno 1995 del Ministero del commercio
con l'estero e la circolare del Ministero delle finanze,  concernenti
l'entrata  in  vigore  a  partire  dal  1 luglio 1995 della normativa
comunitaria;
  Al fine di dare piena e completa attuazione agli impegni comunitari
quali risultano dal regolamento U.E. n. 3381/94 e dalla decisione  n.
94/942 PESC;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della normativa comunitaria i
decreti ministeriali 19 ottobre 1993 e 27 aprile 1994 sono modificati
ed integrati come specificato nei successivi articoli.