IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;
Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con
la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed
aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di
progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che
fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri
derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a
carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per
l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per
l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, che fissa il termine
per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei
sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonche' il termine per il
successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;
Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita' in data 10 febbraio 1994 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4
marzo 1994 - con la quale vengono indicate le procedure che le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito
nella legge n. 492/1993;
Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-90,
nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art.
20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
- con la quale e' stato approvato il Programma nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-91;
Viste le istanze presentate in conformita' alla sopracitata
circolare dalle regioni Piemonte e Veneto per il finanziamento di
alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di
edilizia sanitaria;
Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli
investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della
programmazione economica in materia di verifica sullo stato di
realizzazione delle opere previste da programmi di investimento
pubblico;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti
progetti:
Mutuo a carico
Regioni dello Stato (*)
e U.S.L. Progetto (in milioni di lire)
--- --- ---
Piemonte
7 ex 29 Costruzione nuovo fabbricato
per RSA per anziani di S. Mauro
Torinese. . . . . . . . . . . . . 4.560
Veneto
13 ex 18 Completamento RSA per anziani di
Stra' (Venezia) . . . . . . . . . 1.200
9 ex 11 Costruzione casa per anziani non
autosufficienti di Motta di
Livenza (Treviso) . . . . . . . . 2.201
------------
(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.
Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche
apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito
nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.
Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici
procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
Roma, 10 maggio 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 127