IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;
  Visto  il  citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di  mutuo  con
la  BEI,  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti e con gli istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  da  ultimo  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500,  che
fissa  in  lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri
derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno  a
carico   del   Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale  fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988  per
l'approvazione  dei progetti di investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per
l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, che fissa il termine
per la predisposizione e  l'approvazione,  da  parte  delle  regioni,
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano e degli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  dei
sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonche' il termine per il
successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  e  del  Ministro  della sanita' in data 10 febbraio 1994 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  52  del  4
marzo  1994  -  con  la  quale  vengono  indicate le procedure che le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art.  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4  del  decreto-legge  n.  396/1993,  convertito
nella legge n. 492/1993;
  Vista  la  propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre  1989  con  la  quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-90,
nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art.
20, comma 5, in 3.000 miliardi di  lire  per  il  1988  ed  in  3.500
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista  la  propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
-  con  la  quale  e'  stato   approvato   il   Programma   nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-91;
  Viste   le  istanze  presentate  in  conformita'  alla  sopracitata
circolare dalle regioni Piemonte e Veneto  per  il  finanziamento  di
alcune  opere  comprese  nel  Programma  nazionale  straordinario  di
edilizia sanitaria;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre 1986, n. 878, al nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste  da  programmi  di investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A valere sulle autorizzazioni di spesa di  cui  all'art.  20  della
legge  11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti
progetti:
                                                  Mutuo a carico
     Regioni                                      dello Stato (*)
     e U.S.L.              Progetto            (in milioni di lire)
      ---                    ---                       ---
Piemonte
     7 ex 29       Costruzione nuovo fabbricato
                   per RSA per anziani di S. Mauro
                   Torinese. . . . . . . . . . . . .  4.560
Veneto
    13 ex 18       Completamento RSA per anziani di
                   Stra' (Venezia) . . . . . . . . .  1.200
     9 ex 11       Costruzione casa per anziani non
                   autosufficienti di Motta di
                   Livenza (Treviso) . . . . . . . .  2.201
 
          ------------
             (*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.
 
  Restano a carico delle regioni e delle province autonome di  Trento
e   Bolzano   eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalle  modifiche
apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito
nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.
  Il nucleo ispettivo per la  verifica  degli  investimenti  pubblici
procedera'  alle  verifiche  di  competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 127