IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del Tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto  il  5
luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 21 giugno 1995, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches  dei  certificati
di  credito  del  Tesoro "zero coupon", della durata di due anni, con
decorrenza 30 giugno 1995;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiciale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
terza  tranche  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995  e  scadenza
30  giugno  1997,  fino  all'importo  massimo  di nominali lire 2.000
miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 giugno  1995,  citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
certificati stessi.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,  citato nelle premesse, al termine della procedura assegnazione
di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente  l'emissione
della  quarta  tranche dei certificati, per un importo massimo del 10
per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma,
da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"  con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1995.