IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5
luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;
Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1995, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro "zero coupon", della durata di due anni, con
decorrenza 30 giugno 1995;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiciale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995 e scadenza
30 giugno 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000
miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 giugno 1995, citato
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei
certificati stessi.
In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994, citato nelle premesse, al termine della procedura assegnazione
di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente l'emissione
della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10
per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma,
da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1995.