IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale la societa' Laboratori prove tecnologiche S.n.c., con sede in Crema, via Carlo Urbino, 62/a, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per talune categorie di dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. La societa' Laboratori prove tecnologiche, e' autorizzata al rilascio di attestato di certificazione CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto appartenenti alla terza categoria e di seguito indicati: dispositivi di discesa; dispositivo di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio rigida; dispositivo di arresto - tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile; cordini; assorbitori di energia; sistemi di posizionamento di lavoro; sistema arresto caduta di tipo retrattile; imbracature per il corpo; connettori; sistemi di arresto caduta; sistemi di trattenuta; dispositivi di ancoraggio; imbracature di posizionamento e equipaggiamenti associati; imbracature e linee di sicurezza per attivita' ricreative; equipaggiamenti da montagna - imbracature; equipaggiamenti da montagna - discensori; equipaggiamenti di salvataggio - dispositivi di salita. 2. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, dovra' essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.