IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                                  E
                 IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
                 DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio,  relativa  ai  dispositivi  di protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'   Laboratori   prove
tecnologiche  S.n.c.,  con  sede in Crema, via Carlo Urbino, 62/a, in
forza del citato decreto legislativo 4  dicembre  1992  ha  richiesto
l'autorizzazione  al  rilascio di certificazione per talune categorie
di dispositivi di protezione individuale;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto dall'art. 2, punti da 1) ad 8) del decreto ministeriale  22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La societa' Laboratori prove  tecnologiche,  e'  autorizzata  al
rilascio  di  attestato  di  certificazione CEE ai sensi dell'art. 10
della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione  contro  la
caduta  dall'alto  appartenenti  alla  terza  categoria  e di seguito
indicati:
   dispositivi di discesa;
   dispositivo di arresto -  tipo  guidato  su  linea  di  ancoraggio
rigida;
   dispositivo  di  arresto  -  tipo  guidato  su linea di ancoraggio
flessibile;
   cordini;
   assorbitori di energia;
   sistemi di posizionamento di lavoro;
   sistema arresto caduta di tipo retrattile;
   imbracature per il corpo;
   connettori;
   sistemi di arresto caduta;
   sistemi di trattenuta;
   dispositivi di ancoraggio;
   imbracature di posizionamento e equipaggiamenti associati;
   imbracature e linee di sicurezza per attivita' ricreative;
   equipaggiamenti da montagna - imbracature;
   equipaggiamenti da montagna - discensori;
   equipaggiamenti di salvataggio - dispositivi di salita.
  2. Le certificazioni devono essere  effettuate  secondo  le  forme,
modalita'   e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli  della
direttiva  n.  89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di
attuazione  4  dicembre  1992,  n. 475. Con periodicita' trimestrale,
dovra'   essere   inviata   copia   delle  certificazioni  rilasciate
all'ispettorato  tecnico  del  Ministero   industria,   commercio   e
artigianato.