IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante
misure urgenti in materia tributaria;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  15  della citata legge n. 31, che
dispone, tra l'altro, che,  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  i  redditi prodotti in franchi svizzeri nel
territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio
fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire  italiane  sulla
base  di  un  tasso  di cambio stabilito con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo  conto  del
tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice
dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;
  Visto  il  decreto interministeriale n. 883114 del 19 ottobre 1992,
con il quale il predetto tasso di cambio, per il triennio 1992-94  e'
stato fissato nella misura di 281 lire per ogni franco svizzero;
  Considerato  che  per  la determinazione del tasso di cambio per il
triennio 1995-97, il rapporto  tra  la  media  dei  tassi  di  cambio
Italia-Svizzera  nel  triennio  1992-94 e la corrispondente media nel
triennio 1989-91 e' risultato pari a 1,22;
  Atteso che il rapporto tra le medie  degli  indici  dei  prezzi  al
consumo  in  Italia  ed  in  Svizzera  (base 1985 = 100) nel triennio
1992-94 e la corrispondente media del triennio 1989-91  e'  risultato
pari a 1,15;
                              Decreta:
  Il  tasso  di  cambio  sulla  base  del quale vanno computati, agli
effetti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  per  il
periodo  di  imposta  1  gennaio  1995-31  dicembre  1997,  i redditi
prodotti in franchi svizzeri nel territorio del  comune  di  Campione
d'Italia  dai  soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, e'
stabilito in lire 265 per ogni franco svizzero.
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 19 maggio 1995
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        DINI
Il Ministro delle finanze
      FANTOZZI
 
          AVVERTENZA:
            Il  presente  decreto  non  e'  soggetto   al   controllo
          preventivo  di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi
          dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.