IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire alle
medesime l'espletamento delle funzioni di interesse pubblico svolte
per conto della pubblica amministrazione;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
confermare, per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di
rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande ed in materia di esami di idoneita'
all'iscrizione nel registro dei commercianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di
mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' determinato per l'anno 1995 in lire 38.000
milioni ed e' ripartito secondo i criteri di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla
perequazione, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire 20
miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura con le stesse modalita' e gli stessi criteri di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo,
Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle
disponibilita' residue per il 1994 del conto istituito presso
l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al
sostegno delle attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei
risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti
dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,
determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per
lire 12,5 miliardi, l'accantonamentorelativo al Ministero della
pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.