IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visti i propri decreti in data 29 maggio, 13 e 26 giugno 1995, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1 giugno 1995; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 giugno 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1995, citato nelle premesse. In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 maggio 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.