IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
I  MINISTRI  DELLE  FINANZE,  DELLA  SANITA'  E  DELL'INDUSTRIA,  DEL
  COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  concernente
norme    per    la    razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze di uso agrario e  di  prodotti  agrari,  e  l'art.  108  del
regolamento   per  l'esecuzione  dello  stesso  regio  decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361,  i  quali
prescrivono  che  le  analisi  occorrenti in applicazione delle norme
contenute nel regio decreto-legge e  nel  regolamento  di  esecuzione
suddetti  dovranno  essere  eseguite  dai lavoratori incaricati con i
metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con  il
Ministero  delle  finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la direttiva 93/117/CE  della  Commissione  del  17  dicembre
1993,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 329 del 30 dicembre  1993,  che  stabilisce  i  metodi  di  analisi
comunitari  per  la  determinazione  del  contenuto  in  robenidina e
metil-benzoquato negli alimenti per animali;
  Vista la direttiva 94/14/CE della Commissione del  29  marzo  1994,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 94
del 13 aprile 1994, che modifica la direttiva 76/372/CE  relativa  ai
metodi   di   analisi   comunitari   da  applicare  per  il  dosaggio
dell'aflatossina BfB0121 negli alimenti per animali;
  Visto il decreto ministeriale 9  novembre  1971,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre
1971, con il quale  sono  stati  approvati  i  "Metodi  ufficiali  di
analisi  degli  alimenti per uso zootecnico", modificato ed integrato
da ultimo con decreto ministeriale 13 aprile 1994  -  supplemento  n.
11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  92  del  21  aprile
1994,  ed  in particolare il metodo di analisi descritto nel relativo
allegato  -  Supplemento  n.   9,   concernente   il   dosaggio   per
cromatografia liquida ad alta risoluzione dell'aflatossina BfB0121 ;
  Ritenuto   necessario   adottare   le  opportune  disposizioni  per
conformare le norme  nazionali  a  quelle  delle  predette  direttive
comunitarie;
  Sentito  il  parere della Commissione per l'aggiornamento periodico
dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e  le  sostanze
di  uso  agrario - sottocommissione per i mangimi - di cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati i "Metodi di analisi per il  controllo  ufficiale
degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 12, allegato
al presente decreto.
  2.  Il  metodo  "Determinazione dell'aflatossina BfB0121 - metodo B
per  cromatografia  liquida  ad  alta  risoluzione",  descritto   nel
supplemento n. 9 di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1994 citato
nelle   premesse,  e'  integrato,  relativamente  alle  modalita'  di
preparazione  del  campione,   conformemente   a   quanto   descritto
nell'allegato al presente decreto.