IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto l'art. 229 del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro  attribuite  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che al 3 e 4 comma
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al   diritto
comunitario;
   Visto  il  proprio decreto del 30 giugno 1978 di recepimento della
direttiva n. 78/318/CEE dettante norme relative alla omologazione dei
tipi  di  veicolo  per  quanto  riguarda  i   tergicristallo   ed   i
lavacristallo  e  norme  relative  alla  omologazione CEE dei tipi di
lavacristallo quali entita' tecniche indipendenti;
   Vista la direttiva della Commissione n.  94/68/CEE  con  la  quale
vengono   apportate   modifiche   alle  prescrizioni  tecniche  della
direttiva sopra richiamata;
   Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed  integrare  le
disposizioni  del  proprio  decreto  del  30  giugno 1978 in un testo
unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Per l'esame del tipo ai fini del  rilascio  della  omologazione
parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda ai tergicristalli
e  ai  lavacristallo,  si  intente  per veicolo ogni veicolo a motore
destinato a circolare su strada che abbia almeno quattro ruote ed una
velocita' massima per costruzione superiore a 25  km/h  ad  eccezione
dei  veicoli  che  si  spostano  su  rotaie,  dei trattori agricoli e
forestali e di tutte le macchine mobili.