IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto
per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n. 1008;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra
l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione
dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;
Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985,
con il quale sono state approvate le "norme sugli imballaggi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990,
con il quale sono state approvate le "norme sui contenitori intermedi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
Considerata l'opportunita' che rappresentanti di questa
amministrazione sovraintendano all'effettuazione delle prove di
omologazione previste dai citati decreti ministeriali 23 maggio 1985
e 14 maggio 1990;
Ritenuto opportuno modificare il punto 5.1 (enti preposti) del
decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.8 (domanda per
l'omologazione) del decreto ministeriale 14 maggio 1990;
Decreta:
Art. 1.
Al punto 5.1 del decreto ministeriale 23 maggio 1985, la frase dopo
la lettera F e' sostituita come di seguito indicato: "Ai fini
dell'omologazione degli imballaggi, gli interessati (fabbricante o
utilizzatore) devono presentare apposita domanda al Ministero
indicando l'ente presso il quale intendono effettuare le prove. Il
Ministero affida l'incarico all'ente prescelto dagli interessati e si
riserva la possibilita' di inviare propri rappresentanti qualora lo
ritenga opportuno. Gli interessati devono mettere a disposizione
dell'ente stesso la documentazione tecnica ed i campioni per le
prove".