IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere
eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge 14 febbraio 1992, n.
185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori
danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche
richieste da parte delle regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio
1995, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di
eccezionalita' delle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 nella
provincia di Asti;
Vista la delibera n. 193-45025 del 18 aprile 1995 con la quale la
regione Piemonte integra l'elenco dei comuni della provincia di Asti
danneggiati dalle piogge alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 per
effetto dei danni alle strutture e alle infrastrutture aziendali;
Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa;
Decreta:
A parziale modifica del decreto ministeriale del 17 gennaio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995, la
dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali del 5 e 6
novembre 1994 e' estesa ai seguenti territori comunali della
provincia di Asti:
comune di Villafranca d'Asti - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), della legge n. 185/92;
comune di Tigliole - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,
lettera a), della legge n. 185/92.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 1995
Il Ministro: LUCHETTI