IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visti i regolamenti  CEE  n.  2080/93  e  3699/93,  concernenti  lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento  dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro, la
concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dai  piani di orientamento
pluriennali;
  Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 1994, che
prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di  pesca,
anche  la  concessione  di  premi  di  fermo temporaneo delle navi da
pesca;
  Visti i decreti del Ministero della  marina  mercantile  29  maggio
1992  e  15  giugno  1993  pubblicati  rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1992, n. 129 e 22 giugno 1993, n. 144;
  Visto  il  decreto-legge  14  luglio  1995,  n.  281,   concernente
l'attuazione  del  fermo  temporaneo  obbligatorio  per il 1995 delle
imprese di pesca;
  Considerata la necessita'  di  fissare  le  modalita'  tecniche  di
attuazione  per  il  controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei
premi e  l'indennita'  giornaliera,  nonche'  i  criteri  di  ripresa
dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo;
  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche  del  mare
nella seduta del 20 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico
nell'anno 1995.
  2. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per "fermo biologico" l'arresto temporaneo delle navi da pesca
per un periodo di trenta giorni feriali consecutivi, per il quale  e'
corrisposto un premio da parte dello Stato. Dal calcolo dei giorni da
retribuire  sono  escluse  le  domeniche  e  le  eventuali festivita'
nazionali pur rimanendo l'obbligo del fermo in tali giorni;
    b) per "fermo tecnico" ciascun periodo di  arresto  supplementare
in  aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a), per il quale
non e' corrisposto alcun premio, adottato ai  sensi  della  legge  17
febbraio 1982, n. 41.