Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al commissario del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Al Banco nazionale di prova delle
armi da fuoco portatili
Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi si e' nuovamente interessata
della "demilitarizzazione" e "disattivazione" delle armi da fuoco
individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da
questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della
circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.
1. Per la "demilitarizzazione".
1. a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" potra' essere
effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in
cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha
informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare
eseguire, la questura competente per territorio.
La comunicazione dovra' indicare i dati identificativi e tecnici
dell'arma, nonche' gli estremi di chi attuera' le operazioni tecniche
necessarie.
1. b. L'interessato alla "demilitarizzazione", ad operazione
ultimata, dovra' consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza
copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha
effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
1. c. Le armi "demilitarizzate" (che otterranno l'iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune,
da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere
sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovra' risultare da
appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per
costruzione dovra' contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o
dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato
dal Banco o dalla sezione. L'arma dovra' essere presentata al banco
di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.
b.
Le armi "demilitarizzate" all'estero, secondo procedure conformi
alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure
soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di
analoga prova gia' effettuata presso un banco di prova autorizzato
dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato
banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).
2. Per la "disattivazione".
2. a. L'intervento tecnico di "disattivazione" potra' essere
effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in
cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha
informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare
eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione
dovra' indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonche'
gli estremi di chi attuera' le operazioni tecniche necessarie.
Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a
produrre ab origine "simulacri di armi".
2. b. L'interessato alla "disattivazione", ad operazione ultimata,
dovra' consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia
autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato
l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
2. c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private
delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei
vuoti interni dell'arma dovra' essere eseguito per colatura con
ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia
caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico
deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potra'
eseguirsi con resine epossidiche.
2. d. L'otturazione della canna dovra' essere effettuata con un
tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a
forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuita',
l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata
e che abbia le due estremita' terminanti a punta conica, con un
angolo di trenta gradi.
2. e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per
punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi
di elevata durezza compatibili con il materiale di cui e' composta
l'arma.
2. f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti
a, b, c, (pag. 25 della Gazzetta Ufficiale), suggeriva come
eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra
di loro. L'intervento di cui al predetto punto b, comunque dovra'
essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di
antimonio.
2. g. Sara' altresi' obbligatorio modificare la camera di cartuccia
praticando sulla stessa uno o piu' tagli longitudinali (ASOLE
PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando
almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.
Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1 a, 1 b, 2 a, 2
b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel
Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni
tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle
voci "ARMA DEMILITARIZZATA" o "ARMA DISATTIVATA"), secondo le
procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia e' incaricato a predisporre e diffondere.
Al fine di conseguire il monitoraggio della reale portata del
fenomeno "demilitarizzazione" e "disattivazione" riferito in
particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler
predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere
trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale -
Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori,
produttori, importatori e commercianti che abbiano gia' segnalato o
possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi
delle specie in questione.
Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate
prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino
essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n.
50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977.
Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni
in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche
non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive
al 1994, sara' cura delle SS.LL. informare gli interessati che
potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle
operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva
demilitarizzazione o disattivazione.
Sara' cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente
circolare le locali "Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare
quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle associazioni
e categorie del settore.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni
suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli,
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
p. Il Ministro: MASONE