IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni
di dispersione scolastica, con la quale sono state dettate
disposizioni urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione
di opere di edilizia scolastica nel comune e nella provincia di
Napoli;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, il quale considera di
preminente interesse nazionale e di somma urgenza le opere di
edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
Visto l'art. 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il presidente della giunta della regione
Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di
Napoli, provvede agli interventi di cui al comma 5 anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari
delegati;
Visto l'art. 3, comma 7, il quale prevede che, per l'attuazione
degli interventi di cui sopra, possano essere impiegate le risorse
rivenienti da mutui gia' concessi al comune ed all'amministrazione
provinciale di Napoli ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e
23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;
Ravvisata l'opportunita' di assumere ogni utile iniziativa volta a
favorire l'immediato utilizzo di detti mutui;
Considerata la necessita' di dettare disposizioni dirette alla
concreta applicazione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, della citata legge
8 agosto 1994, n. 496;
Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il
presidente della giunta regionale della Campania, il sindaco di
Napoli ed il presidente della provincia di Napoli che hanno espresso
il loro assenso;
Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della provincia di Napoli e' delegato ad adottare,
anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari
ed urgenti per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica
rientranti nella competenza dell'amministrazione provinciale di
Napoli ed indicate nell'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Ai fini di cui al comma 1 il presidente della provincia di
Napoli puo' avvalersi di una apposita commissione, con valenza di
conferenza dei servizi, composta dallo stesso presidente della
provincia che la presiede, dal presidente della giunta regionale
della Campania, dal sindaco di Napoli, dal sovrintendente scolastico
regionale della Campania, dal provveditore agli studi di Napoli, dal
provveditore alle opere pubbliche di Napoli, dal sovrintendente per i
beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, dal
dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, dall'avvocato
distrettuale dell'avvocatura dello Stato di Napoli o da loro
sostituti.
3. Il presidente della provincia puo' chiamare a far parte della
commissione, in via permanente o saltuaria, i rappresentanti delle
forze dell'ordine, di altre amministrazioni o enti interessati.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente della provincia
la commissione puo' essere presieduta da un suo incaricato.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il
presidente della provincia si avvale di personale delle
amministrazioni pubbliche statali e locali ed, in particolare, degli
uffici tecnici e legali statali, regionali, provinciali e comunali,
nonche' di ogni altra autorita' od ufficio competente, anche, ove
necessario, attraverso comandi o distacchi temporanei che tengano
conto delle qualifiche e delle professionalita' proprie del personale
stesso.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e di
quanto previsto all'art. 3, comma 1, sono utilizzate le somme che,
alla data di entrata in vigore della legge n. 496/1994, risultino
rivenienti dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n.
488, e 23 dicembre 1991, n. 430, a favore dell'amministrazione
provinciale di Napoli nonche' le eventuali somme integrative
provenienti da mutui accesi per l'edilizia scolastica direttamente
dalla provincia.
7. Su richiesta del presidente della provincia di Napoli la Cassa
depositi e prestiti assegna tali somme all'amministrazione
provinciale di Napoli, mediante accreditamento su conto corrente
postale n. 012858809 intestato all'amministrazione provinciale di
Napoli - Servizio tesoreria.
8. A fronte delle somme erogate, il presidente della provincia
provvede alla presentazione dei relativi rendiconti semestralmente
alla ragioneria regionale dello Stato.