IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con
i  quali  e'  stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte  della
Cassa  depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui
finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra  i
quali   quello   riguardante   i   lavori  di  "Ristrutturazione,  ed
ammodernamento dell'acquedotto comunale" del comune di  Solopaca  per
un importo complessivo di L. 1.031.379.244;
  Vista  la  nota n. 159317 del 28 ottobre 1992 con la quale la Cassa
depositi e prestiti ha assentito  la  devoluzione  del  mutuo  di  L.
20.246.500.000 (pos. n. 419610400 del 20 giugno 1991);
  Considerato  che  tra  i  progetti  autorizzati alla concessione di
mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  con  il  citato   decreto
ministeriale 15 aprile 1992 e' compreso quello del comune di Solopaca
per un importo di L. 928.200.000;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in
materia di finanza pubblica", in  particolare  l'art.  20,  comma  1,
secondo  il  quale  "le  economie verificatesi nella realizzazione di
opere pubbliche finanziate con ricorso a  mutui  con  ammortamento  a
carico  del  bilancio  statale  in  base  a  specifiche  disposizioni
legislative, possono essere utilizzate per  lavori  suppletivi  e  di
variante  al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero
competente, secondo le medesime procedure  previste  dalla  legge  di
riferimento";
  Vista  la  nota  n.  5374/ST12  del  13 giugno 1995 con la quale la
regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della  legge  n.
412/1991,  l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  economie di appalto
verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;
  Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo  complessivo
di  L.  1.031.379.244,  redatta  per conto del comune di Solopaca dal
dott. ing. Ugo Gatto, che riguarda la realizzazione di un torrino  di
lancio  alcuni  prolungamenti  dei  tratti  di  rete di progetto e la
sostituzione di tratti della rete esistente;
  Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone
di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 250.483.919  per
l'esecuzione di maggiori lavori;
  Viste  le delibere del comune di Solopaca n. 2770/UT del 7 febbraio
1995 e n. 2796/UT del 16 febbraio 1995, con le quali lo stesso comune
ha  approvato  la  surrichiamata  perizia  ed  il   relativo   quadro
economico;
  Vista la delibera 12 maggio 1995 n. 2983 della giunta della regione
Campania,  con  la  quale  viene  approvata  la  anzidetta perizia di
variante e suppletiva, il relativo quadro economico e  viene  chiesta
al  Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle
economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;
  Viste le  risultanze  favorevoli  dell'istruttoria  compiuta  sugli
elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli
interventi  in  essa  previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati
dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30
dicembre  1991,  n.  412,  la  regione  Campania  e'  autorizzata  ad
utilizzare   le   economie   derivanti  dall'appalto  dei  lavori  di
"Ristrutturazione ed  ammodernamento  dell'acquedotto  comunale"  del
comune   di  Solopaca  (Benevento)  dell'importo  complessivo  di  L.
1.301.379.244 finanziato con mutuo della Cassa depositi  e  prestiti,
per  l'esecuzione  dei  lavori  suppletivi  e di variante di cui alla
perizia richiamata nelle premesse.
   Roma, 14 luglio 1995
                                                 Il Ministro: BARATTA