IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI
                DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica  e trasferimento allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1963,
n.   36,   concernente  ulteriori  norme  relative  ai  trasferimenti
anzidetti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1963,
n.  138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle
imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato-Enel;
  Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove
norme in materia di trasferimenti all'Enel di imprese,  loro  beni  e
rapporti giuridici, nonche' in materia di indennizzi;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito con
modificazioni nella legge 8  agosto  1992,  n.  359,  recante  misure
urgenti  per  il  risanamento della finanza pubblica che prevede, tra
l'altro, la trasformazione dell'Enel in Societa' per azioni;
  Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 6  giugno  1964  con  la
quale  il  comune  di  Colle  Pietro  (L'Aquila) ha chiesto, ai sensi
dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n.  1643,
di  voler  proseguire  nella  gestione del servizio elettrico, di cui
alla deliberazione consiliare n. 3 del 12 aprile 1910;
  Vista la domanda in data 7 febbraio 1991, con la quale il  predetto
comune, in esecuzione della delibera consiliare n. 67 del 24 novembre
1990,  ha  chiesto  il  trasferimento  all'Enel  S.p.a.  del  proprio
servizio elettrico  rinunciando  alla  concessione  di  distribuzione
dell'energia elettrica;
  Vista la delibera consiliare n. 13 del 29 settembre 1993;
  Considerato  che  tale  rinuncia  comporta  il  trasferimento delle
attivita' afferenti ai servizi elettrici municipali predetti eserciti
dal comune stesso;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'Enel S.p.a. dalla data del presente decreto,  i
complessi   dei   beni   organizzati  destinati  all'esercizio  delle
attivita' elettriche svolte dai  servizi  municipali  del  comune  di
Colle Pietro (L'Aquila) comprendenti tutti i beni mobili ed immobili,
nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e
quant'altro sia attinente all'esercizio delle attivita' stesse.