IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI
                DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica  e trasferimento allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1963,
n.   36,   concernente  ulteriori  norme  relative  ai  trasferimenti
anzidetti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1963,
n.  138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle
imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato-Enel;
  Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove
norme in materia di trasferimenti all'Enel di imprese,  loro  beni  e
rapporti giuridici, nonche' in materia di indennizzi;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito con
modificazioni nella legge 8  agosto  1992,  n.  359,  recante  misure
urgenti  per  il  risanamento della finanza pubblica che prevede, tra
l'altro, la trasformazione dell'Enel in Societa' per azioni;
  Vista la domanda in data 23 luglio 1964 con la quale il sindaco del
comune di Popoli (Pescara) ha  chiesto  all'Enel  la  concessione  di
attivita' del servizio elettrico municipale;
  Vista  la domanda in data 7 marzo 1995, con la quale il sindaco del
comune predetto ha dichiarato di rinunciare alla  suddetta  richiesta
di  concessione,  in  particolare  per  le  attivita'  elettriche  di
distribuzione e vendita, in esecuzione della deliberazione consiliare
n. 100 del 29 novembre 1993;
  Considerato che  tale  rinuncia  comporta  il  trasferimento  delle
attivita' afferenti ai servizi elettrici municipali predetti eserciti
dal comune stesso;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  trasferiti all'Enel S.p.a. dalla data del presente decreto, i
complessi  dei  beni  organizzati   destinati   all'esercizio   delle
attivita'  elettriche  svolte  dai  servizi  municipali del comune di
Popoli (Pescara)  comprendenti  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili,
nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e
quant'altro sia attinente all'esercizio delle attivita' stesse.