IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il reg. CE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 36 che stabilisce che i vini ottenuti da uve da tavola qualora non siano stati esportati, devono essere distillati e possono circolare solo se destinati ad una distilleria; Visto il reg. CE n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varieta' di viti; Visto il reg. CE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il reg. CE n. 2046/89 che prevede le regole generali di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, ed in particolare l'art. 24 il quale stabilisce che il mancato soddisfacimento degli obblighi posti a carico dei distillatori puo' comportare la revoca o la sospensione del riconoscimento concesso; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1983 recante le modalita' relative alla vinificazione delle uve da tavola; Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987 ed in particolare l'art. 4, comma 11 e comma 6, concernenti le sanzioni derivanti dalle inosservanze delle disposizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Considerata la necessita' di consentire agli organismi competenti l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di vinificazione delle uve da mensa; Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato Stato-regioni nella riunione tenutasi il 19 aprile 1995; Decreta: Articolo unico 1) Le uve da tavola non destinate al consumo diretto devono essere avviate alla trasformazione in stabilimenti a cio' destinati differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle stesse uve. Per stabilimenti differenti sono da intendersi anche gli stabilimenti di distillazione. 2) In deroga al primo paragrafo ed eccezionalmente per la campagna vitivinicola 1995/96 la trasformazione delle uve da tavola, previa autorizzazione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, potra' essere effettuata in stabilimenti in cui si effettua la vinificazione delle uve da vino in periodi stabiliti durante i quali viene sospesa la lavorazione delle uve da vino. I periodi in cui si intende procedere alla vinificazione delle uve da tavola devono essere preventivamente comunicati all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Analoga comunicazione dovra' essere inviata al comando della Guardia di finanza, al comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato territorialmente competente. 3) Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1) devono essere preventivamente autorizzati alla trasformazione delle uve da tavola dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, e sono altresi' soggetti alle norme previste dal reg. CEE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. 4) Le uve provenienti da varieta' di viti classificate contemporaneamente come varieta' per uve da vino e da tavola, ai sensi dell'allegato al reg. CEE n. 3800/81, per la parte eccedente i quantitativi normalmente vinificabili ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1976 e successive modifiche, sono equiparate alle uve da tavola. Roma, 1 agosto 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 175