IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, recante:  "Regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota prot. 13542/Sap. 20 del 3 aprile 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi,   qualora   i   relativi   termini   non  siano  gia'
disciplinati  dalla   legge   o   da   regolamento,   di   competenza
dell'Istituto    superiore    di    sanita',   sia   che   conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa  di  parte  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio.
  2.  Detti  procedimenti si concludono con un provvedimento espresso
nel termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle  allegate
tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del regolamento.
  3.  I  procedimenti  non  elencati  nelle  tabelle  di cui al comma
precedente  si  concludono  nel  termine  previsto  da  altra   fonte
legislativa  o  regolamentare,  o  in  mancanza, nel termine indicato
dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.   10  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
          Note alle premesse:
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione  di  "regolamento"  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla
          nota al titolo.