IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui  ai sopracitati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come  modificato  dall'articolo   8-bis   del
decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187,  in  merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle
formalita',  stabiliti  rispettivamente,  in  sessanta giorni per gli
atti stipulati in Italia  e  centoventi  giorni  per  quelli  formati
all'estero;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  28  luglio 1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 592, contenente norme sulla proroga dei
termini di prescrizione e  decadenza  per  il  mancato  o  irregolare
funzionamento  degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Vista la nota con la quale la  procura  generale  della  Repubblica
presso  la  corte  d'appello  di  Genova  ha  segnalato  l'irregolare
funzionamento dell'ufficio del pubblico registro  automobilistico  di
Genova  in  data  22  giugno  1995  dalle  ore  8  alle  ore 9 per la
partecipazione   del   personale   ad    assemblea    sindacale    e,
conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei termini previsti per la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e  versamento   della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data
22 giugno 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS