IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi; Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 - e' autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una societa' per azioni denominata Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili; Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresi' che la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile subentra nelle funzioni gia' esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione; Considerato che la suddetta societa' per l'imprenditorialita' giovanile e' stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479; Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali e' stata espressa la prevista intesa; Definisce i seguenti criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni: Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con le conseguenti modifiche: a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale e' rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, cosi' come definito dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria; b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che prevedono attivita' di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire. L'attivita' di impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni; c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attivita'. Per il primo anno di attivita' la misura del contributo e' pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese. Per il secondo anno di attivita' la misura di contributo e' pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese. Per il terzo anno e quarto anno di attivita' la misura del contributo concesso e' pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese; d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 - oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695, va allegata, per cio' che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939; e) provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2. 2. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalita' di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati. 4. Semestralmente la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: MASERA Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 137