IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi
urgenti  a  sostegno  dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la
promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi;
  Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma
3, della legge 19 luglio 1993, n. 236,  le  quali  stabiliscono,  tra
l'altro,  che  le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.  26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo 1995, n. 95
(legge che ha dichiarato validi gli atti e i  provvedimenti  adottati
sulla  base  dei  precedenti  decreti-legge  relativi  alla  materia,
facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti  giuridici  sorti),
il  quale dispone che il presidente del Comitato di sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile - costituito ai sensi del  decreto-legge
30  dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 44 - e' autorizzato a  costituire  entro  il  31
agosto   1994   una  societa'  per  azioni  denominata  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito   di
produrre  servizi  a  favore di organismi ed enti anche territoriali,
finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;
  Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
1995,    n.    95,    prevede    altresi'   che   la   Societa'   per
l'imprenditorialita'   giovanile   subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate  dal  Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita'
giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei  relativi  rapporti
giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione;
  Considerato  che  la  suddetta  societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile e' stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott.
Angelo Falcone numero di repertorio 10479;
  Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995  e
del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del
24 marzo 1995, con le quali e' stata espressa la prevista intesa;
                              Definisce
          i seguenti criteri e le modalita' di concessione
                         delle agevolazioni:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  si applicano i criteri e le modalita' di concessione
delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre  1994,  n.  695,
del   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994,  con
le conseguenti modifiche:
    a)  soggetti  beneficiari: l'ambito territoriale e' rappresentato
dalle  aree  di  cui  all'obiettivo  1,  cosi'  come   definito   dal
regolamento   comunitario  2081  del  20  luglio  1993  e  successive
modificazioni assunte in sede comunitaria;
    b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e
gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura
di  servizi  nei  settori  della  fruizione  dei  beni culturali, del
turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree
di cui  all'obiettivo  1.  Sono  esclusi  i  progetti  che  prevedono
attivita'  di  fruizione  di  beni  pubblici  statali  o investimenti
superiori a un miliardo di lire.
  L'attivita' di impresa prevista nel progetto dovra'  essere  svolta
per  un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di
ammissione alle agevolazioni;
    c) contributo per le spese di  gestione:  il  contributo  per  le
spese  di  gestione  e'  concesso,  nel  limite  del  volume di spesa
previsto nel progetto per i primi quattro anni di attivita'.
  Per il primo anno di attivita' la misura del contributo e' pari  al
70% per i primi 300 milioni di lire spese.
  Per il secondo anno di attivita' la misura di contributo e' pari al
50% per i primi 600 milioni di lire spese.
  Per  il  terzo  anno  e  quarto  anno  di  attivita'  la misura del
contributo concesso e' pari al 50% per i primi 400  milioni  di  lire
spese;
    d)  domanda  di  ammissione  alle agevolazioni: alla domanda - da
redigere secondo lo schema in allegato 1 - oltre ai documenti di  cui
alle  lettere  a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2,
del citato decreto ministeriale n. 695, va  allegata,  per  cio'  che
concerne  i  progetti  relativi  al  settore  della fruizione di beni
culturali,   la   documentazione    attestante,    ove    necessario,
l'autorizzazione  del soggetto proprietario e di quello preposto alla
tutela della specifica categoria di bene, ai  sensi  della  legge  n.
1089/1939;
    e)  provvedimento  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni: i beni
agevolati saranno vincolati all'esercizio  dell'impresa  beneficiaria
per   almeno  cinque  anni,  come  previsto  nell'apposito  contratto
contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.
  2. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
6,  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che  i
mutui  a  tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal
codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare.
  3. Alle erogazioni relative ai  benefici  di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Ministro  del bilancio e della programmazione economica
del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 1994, n. 297, e  di  cui  all'art.  1,  lettera  c),  del
presente   decreto  provvede  la  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile,  mediante  prelevamenti   dall'apposito   conto   corrente
infruttifero,   intestato   alla  Societa'  per  l'imprenditorialita'
giovanile,  aperto  presso  la  Cassa  depositi   e   prestiti,   cui
affluiscono  le risorse destinate alle finalita' di cui alla legge 19
luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque  titolo  dei
mutui agevolati.
  4.  Semestralmente  la  Societa' per l'imprenditorialita' giovanile
fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e  previdenza  sociale
una  relazione  sulla  distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da
parte dei beneficiari  e  sui  risultati  generali  delle  iniziative
agevolate.
   Roma, 11 maggio 1995
                                                  Il Ministro: MASERA
 Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 137