A tutti i Ministeri Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'A.N.I.A. C.A.P.) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'UNIONCAMERE All'A.N.I.A.C.A.P. Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.) Alla commissione di garanzia per la attuazione della legge sullo sciopero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio Alle confederazioni e organizzazioni sindacali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale OGGETTO: Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite. Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995). Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, riguardante "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995). Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante "Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995). A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995), nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, con le direttive-circolari n. 11/95 del 5 marzo 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995 sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in argomento. Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per tutti gli aspetti relativi alla applicazione della nuova normativa in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995. Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995), emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, in riferimento alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei "distacchi sindacali", al fine di evitare che nella fase di prima attuazione della nuova normativa possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attivita' sindacali, e' stato precisato che il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operativita' dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo. Per le medesime motivazioni di cui sopra, si rende necessario precisare che, nella fase di prima attuazione della nuova normativa in argomento, le stesse indicate esigenze procedurali di carattere transitorio (e cioe' nei primi trenta giorni) si pongono anche per quanto attiene alle "aspettative sindacali non retribuite". Si chiarisce, pertanto, che in tale fase transitoria occorre seguire la stessa procedura semplificata in precedenza illustrata per i "distacchi sindacali" anche per quanto attiene alle "aspettative sindacali non retribuite" (e cioe' la immediata operativita' delle aspettative sindacali non retribuite richieste dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, delle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo). Per facilitare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e delle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali si allega un modello da utilizzare per la richiesta delle "aspettative sindacali non retribuite". Per la fase transitoria di prima applicazione di cui si e' detto in precedenza il predetto modello e' utilizzabile anche per la indicata autocertificazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali aventi titolo. Per gli ulteriori aspetti riguardanti le "aspettative sindacali non retribuite" si rinvia a quanto gia' rappresentato in proposito con le citate direttivecircolari n. 11/95 del 5 maggio 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995. Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI