Con decreto del dirigente responsabile area 2 del 5 luglio 1995:
    1) alla Societa' "Panna S.p.a.",  con  sede  legale  in  Firenze,
Lungarno  A.  Vespucci,  68 e stabilimento di produzione in comune di
Scarperia, loc.  Panna,  codice  fiscale  00465850485,  e'  rinnovata
l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua
minerale  naturale "Sorgente Panna" in bottiglie prodotte nel proprio
stabilimento di  imbottigliamento,  a  partire  da  preforme  di  PET
"Starlight";
    2)  il  rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1)
viene concesso alla societa' richiedente per il periodo di  trentasei
mesi a partire dal 10 agosto 1995;
    3)  la  societa' dovra' presentare, con frequenza quadrimestrale,
certificati analitici di cui al punto 6) della D.G.R.T. n.  7380  del
26 luglio 1994;
    4) sono confermate le modalita' di distinzione delle bottiglie di
PET,  prodotte  nello  stabilimento  di  imbottigliamento  dell'acqua
minerale "Sorgente Panna", di  cui  al  punto  1)  della  sopracitata
delibera e i punti 2) e 4) della stessa;
    5)  le  analisi  di  cui  al  precedente  punto  3) saranno fatte
eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale  fara'  carico
l'onere  finanziario relativo, da laboratori di istituti universitari
della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle  aziende
UU.SS.LL.  Toscana  o da altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre
1939; i campioni dovranno essere prelevati dal personale dell'azienda
U.S.L. competente per territorio, secondo le  disposizioni  di  legge
vigenti;  il  personale  dell'azienda U.S.L. che redige il verbale di
prelevamento dei campioni e'  incaricato  di  verbalizzare  anche  le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine ai tipi di PET
autorizzati;
    6) il sindaco del comune di Scarperia e' incaricato di notificare
il  presente decreto, a mezzo del messo comunale, alla societa' Panna
S.p.a. presso  lo  stabilimento  di  produzione  dell'acqua  minerale
"Sorgente Panna".