Con decreto del dirigente responsabile area 2 del 5 luglio 1995:
1) alla Societa' "Panna S.p.a.", con sede legale in Firenze,
Lungarno A. Vespucci, 68 e stabilimento di produzione in comune di
Scarperia, loc. Panna, codice fiscale 00465850485, e' rinnovata
l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua
minerale naturale "Sorgente Panna" in bottiglie prodotte nel proprio
stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme di PET
"Starlight";
2) il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1)
viene concesso alla societa' richiedente per il periodo di trentasei
mesi a partire dal 10 agosto 1995;
3) la societa' dovra' presentare, con frequenza quadrimestrale,
certificati analitici di cui al punto 6) della D.G.R.T. n. 7380 del
26 luglio 1994;
4) sono confermate le modalita' di distinzione delle bottiglie di
PET, prodotte nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua
minerale "Sorgente Panna", di cui al punto 1) della sopracitata
delibera e i punti 2) e 4) della stessa;
5) le analisi di cui al precedente punto 3) saranno fatte
eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico
l'onere finanziario relativo, da laboratori di istituti universitari
della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle aziende
UU.SS.LL. Toscana o da altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre
1939; i campioni dovranno essere prelevati dal personale dell'azienda
U.S.L. competente per territorio, secondo le disposizioni di legge
vigenti; il personale dell'azienda U.S.L. che redige il verbale di
prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine ai tipi di PET
autorizzati;
6) il sindaco del comune di Scarperia e' incaricato di notificare
il presente decreto, a mezzo del messo comunale, alla societa' Panna
S.p.a. presso lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale
"Sorgente Panna".