AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122". Il D.L. n. 122/1995, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995). Art. 1. 1. Fino a quando la materia non sara' disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.
Riferimenti normativi - Il D.P.R. n. 645/1994 approva il regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. Si trascrive il testo del relativo art. 37: "Art. 37 (Funzioni di sindaco nelle societa'). - 1. Al dottore commercialista, sindaco di societa', oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per: a) l'espletamento delle verifiche trimestrali; b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci; c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonche' per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo. 2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 e' commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue: fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000; da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000; da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000; oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000. Il compenso e' sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso e' aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica. 3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue: fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000; da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000; da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000; da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000; L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 piu' un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000. Qualora si tratti di societa' la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprieta' o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso e' ridotto del 50%. Analoga riduzione e' applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la societa' si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attivita'. 4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 e' pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della societa'. 5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%. 6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art 26. 7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale e' chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa. 8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi. 9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati". L'art. 2408 del codice civile (sopracitato) e' cosi' formulato: "Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi e' un'urgente necessita' di provvedere".