AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122".
Il D.L. n. 122/1995, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato, nella  ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).
                               Art. 1.
  1.  Fino  a  quando  la materia non sara' disciplinata con apposito
regolamento, gli onorari da corrispondere a norma  dell'articolo  37,
commi  2,  3  e  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, non possono  superare,  anche  cumulativamente,
lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.
 
Riferimenti normativi
   -  Il  D.P.R.  n.  645/1994  approva  il  regolamento  recante  la
disciplina degli onorari, delle  indennita'  e  dei  criteri  per  il
rimborso  delle  spese  per  le prestazioni professionali dei dottori
commercialisti. Si trascrive il testo del relativo art. 37:
   "Art. 37 (Funzioni di sindaco nelle societa').  -  1.  Al  dottore
commercialista, sindaco di societa', oltre ai compensi per i rimborsi
di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
     a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
     b)  i  controlli  sul bilancio di esercizio e per la redazione e
sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
     c) la  partecipazione  a  ciascuna  riunione  del  consiglio  di
amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno
l'approvazione  del  bilancio  annuale  di  esercizio, e del comitato
esecutivo, nonche' per la  partecipazione  a  ciascuna  riunione  del
collegio  sindacale,  ad eccezione di quelle indette per le verifiche
trimestrali,  finalizzata  al  controllo  delle  operazioni   sociali
straordinarie,  all'esame  delle denunzie ai sensi dell'art. 2408 del
codice  civile  o  comunque  richiesta  da  un  componente   l'organo
amministrativo.
   2.  L'onorario  di  cui alla lettera a) del comma 1 e' commisurato
sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di  reddito  lordi
risultanti  dal  conto economico dell'esercizio in cui sono espletate
le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico  nel  corso
dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
    fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;
    da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a
L. 2.400.000;
    da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a
L. 4.800.000;
    oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.
   Il compenso e' sempre relativo ad una durata in carica per quattro
trimestri.  Nel  caso  di  maggiore  o  minore  durata dell'esercizio
sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per  qualsiasi
motivo,  il  compenso e' aumentato o diminuito di tanti quarti quanti
sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
   3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma  1  e'  commisurato
sull'ammontare  complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del
risultato  d'esercizio,  risultante  dallo  stato  patrimoniale   del
bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
    fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;
    da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a
L. 2.500.000;
    da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a
L. 4.000.000;
    da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a
L. 6.000.000;
    L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 piu' un aumento di
L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.
   Qualora  si  tratti di societa' la cui attivita' sia limitata alla
pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprieta'  o  al
solo  godimento  di  redditi patrimoniali, il compenso e' ridotto del
50%.  Analoga  riduzione  e'  applicata,  qualora  la  situazione  lo
giustifichi,  nel  caso  in  cui  la  societa'  si  trovi in stato di
liquidazione o comunque non svolga alcuna attivita'.
   4. L'onorario di cui alla lettera c) del  comma  1  e'  pari  agli
onorari  graduali  massimi  previsti  alla lettera d), punto I, della
tabella  contenuta  nell'art.  26  con  il   valore   della   pratica
determinato in misura pari al capitale sociale della societa'.
   5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente
del  collegio  i  compensi  di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del
50%.
   6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art 26.
   7. I compensi del presente articolo  sono  aumentati  fino  ad  un
massimo  del  100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale e'
chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme  di
legge   entrate  in  vigore  successivamente  all'approvazione  della
presente tariffa.
   8.  I  compensi  del  presente  articolo si applicano anche per il
dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o  sindaco,
di enti privati e di consorzi.
   9.  Gli  onorari  di  cui  al presente articolo non possono essere
preconcordati".
   L'art. 2408 del codice civile (sopracitato) e' cosi' formulato:
   "Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale).  -  Ogni  socio  puo'
denunziare  i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il
quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
   Se la denunzia  e'  fatta  da  tanti  soci  che  rappresentino  un
ventesimo  del  capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali  proposte  all'assemblea,  convocando   immediatamente   la
medesima  se la denunzia appare fondata e vi e' un'urgente necessita'
di provvedere".