IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 20, nel testo sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 maggio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge n. 400 del 1988
(nota n. 2732 del 14 giugno 1995);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' istituito il Servizio di controllo interno, che opera in
posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro, con il
compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e
dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed
economica gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'amministrazione.
2. Il Servizio, in particolare, anche avvalendosi di strumenti
informatici:
a) verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione
dei programmi, delle direttive del Ministro, degli obiettivi fissati
in sede di determinazione dei budget di spesa; ad esso sono
obbligatoriamente trasmessi, a tal fine, tutti gli atti a contenuto
programmatorio;
b) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attivita'
amministrativa, la produttivita' del lavoro, nonche' la rispondenza
dell'erogazione dei trattarenti economici accessori alla normativa di
settore ed alle direttive del Ministro;
c) definisce annualmente, tenendo conto delle indicazioni del
Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili degli uffici
di livello dirigenziale generale, i programmi ed i parametri di
riferimento del controllo;
d) collabora al controllo successivo esercitato dalla Corte dei
conti sulla gestione del Ministero, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita'
dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti
sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le
decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al
direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia'
collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessita', il
Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche
cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni
apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art.
18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
amministrazioni territoriali e periferiche".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.