Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della Commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al comando generale del Corpo della
                                  guardia di finanza
  Da  piu'  parti  e'  stato  chiesto l'avviso di questo Ministero in
merito al quesito se la licenza per  la  collezione  di  armi  comuni
prevista  dall'art.  10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
abbia validita' annuale o se sia, invece, permanente in  analogia  al
titolo  autorizzatorio  stabilito  per la collezione di armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica.
  Al riguardo si fa presente che l'art.  13  del  testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  prescrive  la  regola della validita'
annuale delle licenze di polizia, salve  le  eccezioni  espressamente
disposte dalla legge.
  In  materia  di  collezione  di armi non si rinvengono eccezioni di
portata generale a quella regola ma  solo  e  specificamente  per  la
particolare  categoria  delle  armi  antiche,  artistiche  o  rare di
importanza storica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del  testo  unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, ribadito dall'art. 11 del decreto
ministeriale 14 aprile 1982.
  Conseguenza  di  quanto  teste'  esposto  e'  che  la  licenza   di
collezione   di   armi  comuni  ha  validita'  annuale  e  necessita,
diversamente  da  quella  di  armi  antiche,  artistiche  o  rare  di
importanza  storica - composta da armi obiettivamente meno pericolose
di controlli, anno per anno, nei confronti dei soggetti  autorizzati,
per verificarne la piena affidabilita'.
  Il  titolo  autorizzatorio  ex  art.  10,  comma  6, della legge n.
110/1975, dovra' essere richiesto da colui che intendera' detenere un
numero superiore a tre per le armi comuni da sparo ed a  sei  per  le
armi di uso sportivo ex legge 25 marzo 1986, n. 85.
  Si sensibilizzano le sezioni locali sulla necessita' che si proceda
con la dovuta attenzione ad istruire le pratiche concernenti il primo
rilascio  dell'autorizzazione  in  argomento  di modo che, in sede di
rinnovo  annuale,  venga  posta  attenzione,  di  massima,  al   solo
permanere  delle  condizioni  e  dei requisiti prescritti che dettero
luogo al rilascio della medesima.
  Nel  contempo,  si  rileva  che  fermo  il divieto di usare le armi
costituite in collezione - per le quali non e' possibile possedere le
relative munizioni a mente dell'art. 10 della legge n. 110/1975 -  la
licenza  di  collezione  in  discorso, non esclude la possibilita' di
usare le altre armi detenute previa denuncia ex  art.  38  del  testo
unico   delle   leggi  di  pubblica  sicurezza,  non  inserite  nella
"raccolta" in questione, nei limiti  sanciti  dalla  legislazione  in
materia.
  Nell'autorizzazione  innanzi menzionata, infatti, devono includersi
soltanto le armi in eccedenza al numero consentito  per  la  semplice
detenzione  -  e specificati dal sopracitato sesto comma dell'art. 10
(e successive modifiche) - cosi'  che  resta  fermo  il  diritto  del
singolo  di  fruire  di  quelle  -  naturalmente  con  il  rispettivo
munizionamento - che non  rientrano  nella  collezione,  alla  stessa
stregua dei detentori non collezionisti.
  Si  ribadisce, altresi', che l'obbligo di denuncia della detenzione
dell'arma imposto  dall'art.  38  del  testo  unico  in  trattazione,
incombe sempre sia sul semplice detentore che sul collezionista.
  Nell'ipotesi  in  cui il titolare della licenza in esame intendesse
acquistare   (beninteso   mediante   uno   dei   titoli   abilitativi
all'acquisto  ex  art.  35  del  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza) un'altra arma comune da sparo oppure un'altra arma per uso
sportivo da aggiungere alla sua collezione, dovra', prima di  entrare
in  possesso  della  medesima,  rivolgere  istanza  all'autorita'  di
pubblica sicurezza competente territorialmente, tesa ad  ottenere  la
iscrizione del predetto manufatto nel provvedimento autorizzatorio in
argomento.
  Qualora  la sopracitata autorita' autorizzasse siffatta iscrizione,
il collezionista potra' acquisire  l'arma  in  parola  e  dopodiche',
dovra' rendere la denuncia ex art. 38 del gia' citato testo unico.
  Per  quanto  attiene  al  profilo  meramente  fiscale connesso alla
licenza "de qua", e' appena il caso di precisare che, in ottemperanza
al disposto dell'art. 16 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  la
medesima non e' piu' soggetta al pagamento della tassa di concessione
governativa.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                        Il capo della polizia: MASONE