AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995, n. 99 del 29 aprile 1995 e n. 150 del 29 giugno 1995). La medesima legge di conversione, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. Proroga di termini e disposizioni conseguenti 1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' (( differito al 30 settembre 1995. )) Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonche' quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-quinquies. Per gli atti per i quali e' stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quinquies sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento. 2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994". 3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993. 4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' (( prorogato al 31 dicembre 1996. )) 5. Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento, e' prorogato al 1 gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.". 6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' prorogato al 31 dicembre 1996. 7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali. 8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune. 9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicita' e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe (( gia' in vigore. )) 10. In deroga alle disposizioni (( dell'articolo 56, comma 7, )) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune. 11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe (( precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. )) (( 11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e )) (( il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree )) (( pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 )) (( novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed )) (( integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995. )) 12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni". 13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (( e' differito al 30 settembre 1995. )) 14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe (( precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. )) 15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonche' i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresi', fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non e' dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie. 16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole "di norma" sono soppresse. (( 17. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 18. Le disponibilita' in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo. 19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' prorogato al 31 dicembre 1995. 20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonche' con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno. 21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1 gennaio 1995, e' aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validita' della tassa pagata nell'anno 1994. 22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998. 23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente: " 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.". 24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: "ai conferimenti dell'azienda", sono inserite le seguenti: "ovvero di rami di essa". 25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge. 26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994. 27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; b) all'articolo 21, comma 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; c) all'articolo 22, comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". (( 27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 30 della legge 23 )) (( dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del )) (( decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, converitito, con )) (( modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 )) (( maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". )) (( Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la )) (( trasformazione tra il 1 giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta )) (( ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della )) (( citata legge n. 724 del 1994. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2-quinquies del D.L. n. 564/1994, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 2-quinquies (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite e' di importo fino a lire 2 milioni; b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo e' di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni. 2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso puo' effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995. 3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 4. Ai fini del presente articolo: a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e' intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il valore accertato; c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite e' il minimo previsto; d) la lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio; e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale. 5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio. 6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 2-sexies. 8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabiIi nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme gia' versate. 11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dall'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato e' sostituito dal seguente: 'L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione'. 12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto dell'art. 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso art. 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. n. 69/1989: "Art. 12. - Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati il motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. (3. In caso di accertamento di cui al comma 1, effettuato con le modalita' previste dall'art. 41-bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria). 4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale". - Il D.P.C.M. 23 dicembre 1992 reca "Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 260/1994, cosi' come modificato dal presente decreto: "1. Il termine previsto dall'art. 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circosrcizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1996". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/1993: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Il D.M. 20 gennaio 1990 reca "Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano". - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca "Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75". - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, come modificato dal presente decreto: "11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La sudetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75". - Si riporta il testo dei commi 8 e 9 del D.L. n. 557/1993: "8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3. 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, reca "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposta azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione". "Art. 27 (Durata della concessione). - 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo". - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993: "2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994". - Si riporta il testo dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo. 2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia' adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno l994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti. 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000. 5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994. 6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono otenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di imposta di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni. 7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche' il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo. 9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. 10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente. 11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati. 11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento". - Si riporta il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 32 (Albo dei concessionari). - 1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione". - Si riporta il testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 50 (Denuncia e versamento della tassa). - 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. 5-bis. La tassa, se di importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8. 5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995". - Si riporta il testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 507/1993, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 33 (Iscrizione nell'albo). - 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale inveramente versato. 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. 2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi. 4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'. 5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. 6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32". - Si riporta il testo dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 72 (Riscossione). - L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. 2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 3l e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubbica 28 gennaio 1988, n. 43. 6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 58 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 58 (Istituzione della tassa). - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi; i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti". - Si riporta il testo dell'art. 113 del D.Lgs. n. 43/1988: "Art. 113 (Durata della concessione). - Per il primo periodo di gestione la durata della concessione e' quinquennale". - Si riporta il testo dell'art. 101 del D.P.R. n. 43/1988: "Art. 101 (Registro cronologico e bollettario). - 1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza. 3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 43/1988, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 7 (Ambiti territoriali della concessione del servizio). - 1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 2 e' affidato, nei singoli ambiti territoriali, determinati con decreto del Ministro delle finanze, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 31, ai quali e' attribuita la qualita' di agenti della riscossione. Tale decreto dovra' stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari. 2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere effettuata individuando, per aree a livello provinciale, l'unita' organizzativa piu' conveniente, ai fini dell'efficienza, economicita' e produttivita' della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. L'unita' medesima puo' essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione. 3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione. 4. Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a)". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 547/1994: "Art. 7 (Rimborsi IVA). - 1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilita' speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilita' speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione. 3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del D.L. n. 331/1993: "5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO+0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze, 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 417/1991: "Art. 7 - 1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili gia' disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408. 1-bis. Il prodotto aciclico instaurato a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni. 1-ter. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975. 1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avra' durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. 1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'. 1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanza da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformita' all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche prevista dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale eslcusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asservazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle societa' autorizzate a svolgere le attivita' di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalita' per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche' per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 534/1987: Art. 7. - 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino. 2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementato del 70 per cento. 3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia. 4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 e' esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione e' altresi' estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera', con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalita' del regime agevolato di cui al presente comma". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 489/1993, come modificato dal presente decreto: "Art. 1. - 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995. 2. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresi' alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in societa' finanziarie aventi ad oggetto la determinazione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le societa' ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi societa' od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia. 4. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformita' della delibera alle direttive e' accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformita' si intende accertata. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite. 5. Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 215, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche. 6. ..................................................... 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 218/1990: "Art. 7 (Norme fiscali). - 1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. 2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative. 2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonche' di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1, 2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa legge n. 468 del 1978. 4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1. 5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 218/1990, come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito. 2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda, ovvero rami di essa, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'art. 7. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio". - Si riporta il testo degli articoli 19-bis, comma 1, 21, 22, comma 11, e 43 del D.L. n. 41/1995, come modificati dal presente decreto: "Art. 19-bis (Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.), comma 1. - Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 31 ottobre 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Uficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari". "Art. 21 (Fusioni o scissioni societarie). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile. 2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse. 3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 31 ottobre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo". "Art. 22, comma 11. - L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 31 ottobre 1995 ; a richesta del contribuente tale versamento puo' essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996 maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi". "Art. 43 (Tasse automobilistiche). - 1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorche' non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalita' previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati gia' parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo". 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito e' parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' corrisposte. 3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995. 4. Le modalita' per il pagamento delle somme e le modalita' e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. L'ente, cui e' affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli. 5. bis e 5-ter (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli). - 1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonche' proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: a) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'; c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; d) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; e) alle societa' che entro il 31 ottobre 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in societa' commerciali di persone". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996. 2. I termini di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano gia' scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreche' siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1 gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti gia' compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso. 3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 a 5- quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: "sei mesi" e "dieci mesi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "diciotto mesi" e "ventidue mesi"; b) all'art. 77, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) all'art. 82, comma 1, e' soppressa la lettera d). 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico. 6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo". Con riferimento alle disposizioni soprarichiamate ovvero modificate: Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". Si riporta il testo dell'art. 97 del D.P.R. n. 602/1973: "Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruolo). - Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000. Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente. Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e veriche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale". Si riporta il testo degli articoli 75 e 77 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sopra modificati, e dell'art. 41 dello stesso D.P.R. n. 43/1988: "Art. 75 (Termini per l'espletamento della procedura esecutiva). - 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'art. 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto: a) con l'espropriazione mobiliare entro diciotto mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due; b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo. Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. 2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi. 3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie. 4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega. 5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi. 6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure. 7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata e la delega e' stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione. 8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure gia' sospese nei confronti del concessionario delegato". "Art. 77 (Presentazione della domanda di rimborso). - 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. 2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di sui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio annunzi legali. 4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato. 7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. 8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi. 9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, e' restituito al concessionario in segno di ricevuta. 10. La domanda puo' anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale". "Art. 41 (Cambiamento di gestione). - 1. Quando interviene cambiamento di gestione, non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, il precedente concessionario deve completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione avvalendosi, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le rate scadute comprese in ruoli non interamente scaduti, fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora scadute alla data di cambiamento di gestione verranno formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario. 3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, quando interviene cambiamento di gestione, le entrate sono iscritte in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle che scadono successivamente". Si riporta il testo dell'art. 86 del D.P.R. n. 43/1988: "Art. 86 (Sgravio provvisorio). - 1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda e' stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda. 2. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal servizio centrale. 3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e' disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello Stato. 4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore. 5. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza e' imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti e' determinato dall'intendente di finanza con decreto". Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 5 a 5-quater, del D.L. n. 16/1993: "5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso. 5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potra' essere inferiore a lire quattro milioni. 5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1 maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreche' le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, l'interessse del 20 per cento annuo. 5-quater. Della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infranzioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Si riporta il testo dell'art. 5 del D.M. 23 aprile 1993: "Art. 5. - 1. Le infrazioni, diverse da quelle relative ai versamenti, commesse dai concessionari del servizio di riscossione negli anni 1990, 1991 e 1992 e per le quali non sia stato notificato al 24 marzo 1993 il relativo verbale di contestazione, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i concessionari provvedano a versare, entro il 30 aprile 1993, la somma di tre milioni di lire per ciascun anno o frazione di esso. 2. Qualora alla data del 24 marzo 1993 sia stato notificato verbale di contestazione o sia stato gia' adottato un provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, la controversia si estingue se il concessionario provvede al pagamento della somma di lire quattro milioni per ciascun anno di gestione in cui sono state contestate le infrazioni o, se superiore, del 10% della pena pecuniaria gia' irrogata. 3. La definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, della legge 24 marzo 1993, n. 75 delle infrazioni riguardanti gli omessi o ritardati versamenti, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno oggetto di accertamento, presuppone che alla data del 30 aprile 1993 risultino comunque effettuati i versamenti stessi e che entro la stessa data venga corrisposta una somma a titolo di interesse da calcolarsi in ragione del 20% annuo, sull'importo non versato alla prescritta scadenza. 4. La domanda di definizione di cui ai commi precedenti, deve essere presentata alla competente intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1993; essa va redatta in carta da bollo sulla base dello schema allegato al presente decreto e deve essere trasmessa in copia, con i relativi allegati, al Ministero delle finanze - Servizio centrale della riscossione. 5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata di cui commi precedenti, deve essere effettuato sul capitolo del bilancio dello stato contrassegnato dal n. 2359, mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante conto corrente postale alla stessa intestato. In quest'ultima ipotesi alla domanda di definizione deve essere allegata l'attestazione dell'eseguito versamento, salvo l'obbligo di trasmettere alla competente intendenza di finanza la quietanza che sara' rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Per le somme di pertinenza di enti diversi dallo Stato il versamento deve essere effettuato direttamente agli enti stessi". Si riporta il testo dell'art. 82 del D.P.R. n. 43/1988, cosi' come sopra modificato: "Art. 82 (Perdita del diritto al rimborso). - 1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso: a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarita' salvo che egli non dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito della stessa procedura; c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati; d) (soppressa). 2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli".