IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni modificative della disciplina dei centri di assistenza
fiscale, nonche' in materia tributaria, di fondi previdenziali e di
gestioni fuori bilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Centri autorizzati di assistenza
1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri
possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni,
istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti
gruppi:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse
da quelle indicate nella lettera a), se ne e' riconosciuta la
rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della
rilevanza nazionale e' attribuito con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega
della propria associazione nazionale.
3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di
utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma
di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere
lo svolgimento delle attivita' di assistenza, di cui al comma 4, ad
imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle
organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse
dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse
dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri
soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in
base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra
gli utenti e i centri, relativi all'attivita' di assistenza di cui al
comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali,
preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che
statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e alla
completezza dei dati forniti al centro.
4. I centri, nello svolgimento dell'attivita' di assistenza
fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente
conservare le scritture contabili, con controllo della regolarita'
formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonche'
predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono
obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni,
i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti
all'attivita' d'impresa e i relativi coniugi che optino per la
presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano
predisposte sulla base di una contabilita' tenuta dal centro di
assistenza, il centro stesso puo' rilasciare il visto di conformita'
formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze
delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in
ordine alla deducibilita' e detraibilita' degli oneri di cui agli
articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il centro puo', altresi', rilasciare il visto di
regolarita' formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di
documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le
disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilita'. Il visto
e' apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che
abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attivita'
professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di
conformita' formale sono previste, con decreto del Ministro delle
finanze, particolari modalita' per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di
cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' per consentire ai centri di correggere errori nella
predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformita'
formale.
5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le
dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto
di conformita' formale e le relative registrazioni su supporti
magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o
comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresi',
inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni
religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in
deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed
elementi relativi alle contabilita' e alle dichiarazioni sulle quali
e' stato apposto il visto di conformita' formale, ai fini della
elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono
inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei
supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i
dati e gli elementi si riferiscono.
6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono
rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti,
il visto di conformita' di cui al presente articolo; in tal caso, si
applicano le disposizioni del comma 5.
7. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4,
per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle
quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere
tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi,
nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformita'
formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative
assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del
diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti
stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarita' formali
che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la
responsabilita' del contribuente per il pagamento delle maggiori
imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione e' revocata
quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e
ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da
leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le
prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria,
nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima
amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita'
e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione
cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle
finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e
delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti
sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti
dei centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli
adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti
costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli
istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa
dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attivita' nei
centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di
lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono
irrogate con separato avviso.".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta
in corso al 1 gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le
prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da
associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita'
istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per
ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio
dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in
precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita
la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22
dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e
pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.