IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di finanza locale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Contributi in favore degli enti locali
1. Per l'anno 1995 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto
tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione
residente in territorio montano e per la meta' sulla base della
superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.
2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a
favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro
dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e
sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il
Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
3. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro il mese di luglio, la seconda verra' erogata nel mese di
settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a
lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la
copertura dei posti, di cui all'articolo 22, comma 14, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di
incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla
pubblicazione del bando di concorso.