IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla
soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU),
nonche' per attuare il programma di carattere previdenziale
riguardante il personale del Gruppo Alitalia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Commissione centrale per la riscossione unificata
dei contributi in agricoltura
1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione
dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo,
rimane unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra
l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
2. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra
i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli
articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del
predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola.