IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 208l/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la  tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1982,
con  il  quale  e' stata riconosciuta la denominazione di origine del
formaggio "Casciotta d'Urbino" e approvato il  relativo  disciplinare
di produzione;
  Vista  la  legge  4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto l'art. 2, comma 4, della  citata  legge  che  trasferisce  al
Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in  materia  di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Vista la  domanda  e  la  relativa  documentazione  presentata  dal
Consorzio  per  la  tutela del formaggio Casciotta d'Urbino intesa ad
ottenere l'approvazione di una integrazione al citato disciplinare di
produzione;
  Vista la pronuncia favorevole del Comitato nazionale per la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, espressa  nella
riunione   del   9   novembre  1994  sull'utilizzazione  di  apposito
contrassegno per i formaggi a denominazione di origine;
  Considerato che  la  integrazione  al  disciplinare  di  produzione
proposta  dal  Consorzio istante concerne gli aspetti di designazione
del prodotto, consentendo una identificazione della denominazione  di
origine  tramite  apposito  contrassegno,  in  conformita' con quanto
previsto dalle richiamate norme di settore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La zona di provenienza del latte destinato  alla  trasformazione
del  formaggio  "Casciotta  d'Urbino"  comprende  l'intero territorio
della provincia di Pesaro e Urbino.