IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 558;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587;
Vista la direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma,
ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE;
Tenuto conto che l'art. 7, lettera B, della citata direttiva n.
92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli
uccelli corridori (ratiti) siano assoggettati alle norme di cui alla
direttiva n. 91/494/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi
terzi di pollame e uova da cova, nonche' alla direttiva n. 91/494/CEE
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile, attuate nell'ordinamento interno,
rispettivamente, con i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 e n.
587/1993;
Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE, modificata da ultimo
dalla decisione della Commissione europea n. 95/181 del 17 maggio
1995, e' stata stabilita la lista dei Paesi terzi dai quali e'
possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla
citata direttiva n. 91/494/CEE;
Ritenuto di dover stabilire disposizioni applicabili alle
importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori
detti ratiti;
In applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
1. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, e' consentita l'importazione di carni fresche di uccelli
corridori allevati a condizione che:
a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie:
Strutio camelus (struzzo);
Rhea americana (nandu');
Dromiceius novae-hollandiae (emu');
b) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista
di cui all'allegato A;
c) siano state ottenute in stabilimenti appositamente
riconosciuti dalle competenti autorita' del Paese speditore,
conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 559/1992, ed autorizzati all'esportazione dal
Ministero della sanita';
d) siano accompagnate da un certificato sanitario conforme al
modello di cui all'allegato B e da un certificato di polizia
sanitaria conforme al modello di cui all'allegato C, redatti da un
veterinario ufficiale del Paese speditore;
e) siano spellate.
2. Le carni di cui al comma 1, importate in Italia, non possono
formare oggetto di successivo scambio verso il restante territorio
comunitario.