IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; Vista la direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE; Tenuto conto che l'art. 7, lettera B, della citata direttiva n. 92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli uccelli corridori (ratiti) siano assoggettati alle norme di cui alla direttiva n. 91/494/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, nonche' alla direttiva n. 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, attuate nell'ordinamento interno, rispettivamente, con i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 e n. 587/1993; Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea n. 95/181 del 17 maggio 1995, e' stata stabilita la lista dei Paesi terzi dai quali e' possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla citata direttiva n. 91/494/CEE; Ritenuto di dover stabilire disposizioni applicabili alle importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti; In applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Decreta: Art. 1. 1. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e' consentita l'importazione di carni fresche di uccelli corridori allevati a condizione che: a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie: Strutio camelus (struzzo); Rhea americana (nandu'); Dromiceius novae-hollandiae (emu'); b) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista di cui all'allegato A; c) siano state ottenute in stabilimenti appositamente riconosciuti dalle competenti autorita' del Paese speditore, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, ed autorizzati all'esportazione dal Ministero della sanita'; d) siano accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato B e da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato C, redatti da un veterinario ufficiale del Paese speditore; e) siano spellate. 2. Le carni di cui al comma 1, importate in Italia, non possono formare oggetto di successivo scambio verso il restante territorio comunitario.