IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 558;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 559;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo  1993,  n.
587;
  Vista  la  direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni  nella  Comunita'  di  animali,  sperma,
ovuli  ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE;
  Tenuto  conto  che  l'art.  7, lettera B, della citata direttiva n.
92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli
uccelli corridori (ratiti) siano assoggettati alle norme di cui  alla
direttiva  n.  91/494/CEE  relativa a problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi
terzi di pollame e uova da cova, nonche' alla direttiva n. 91/494/CEE
relativa  alle  norme   di   polizia   sanitaria   per   gli   scambi
intracomunitari  e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di
volatili    da    cortile,    attuate    nell'ordinamento    interno,
rispettivamente,  con  i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 e n.
587/1993;
  Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE,  modificata  da  ultimo
dalla  decisione  della  Commissione  europea n. 95/181 del 17 maggio
1995, e' stata stabilita la  lista  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'
possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla
citata direttiva n. 91/494/CEE;
  Ritenuto   di   dover   stabilire   disposizioni  applicabili  alle
importazioni da Paesi terzi di carni  fresche  di  uccelli  corridori
detti ratiti;
  In  applicazione  dell'art.  3,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, e' consentita  l'importazione  di  carni  fresche  di  uccelli
corridori allevati a condizione che:
    a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie:
    Strutio camelus (struzzo);
    Rhea americana (nandu');
    Dromiceius novae-hollandiae (emu');
    b) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista
di cui all'allegato A;
    c)   siano   state   ottenute   in   stabilimenti   appositamente
riconosciuti  dalle  competenti  autorita'   del   Paese   speditore,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente
della Repubblica n. 559/1992,  ed  autorizzati  all'esportazione  dal
Ministero della sanita';
    d)  siano  accompagnate  da  un certificato sanitario conforme al
modello di  cui  all'allegato  B  e  da  un  certificato  di  polizia
sanitaria  conforme  al  modello di cui all'allegato C, redatti da un
veterinario ufficiale del Paese speditore;
    e) siano spellate.
  2. Le carni di cui al comma 1, importate  in  Italia,  non  possono
formare  oggetto  di  successivo scambio verso il restante territorio
comunitario.