IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ai sensi del quale le riserve e i fondi in sospensione di imposta, compresi i fondi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del predetto decreto legislativo ed esclusi quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi al citato comma 1, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento; Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge, n. 41 del 1995, secondo cui i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 3 per cento; Visto l'art. 22, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, secondo cui nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nonche' nei confronti delle societa' di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento; Visto l'art. 22, comma 11, del decreto-legge n. 41 del 1995, in base al quale l'applicazione delle suddette imposte sostitutive va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; Visto l'art. 1, comma 27, lettera c), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, che ha differito al 31 ottobre 1995 il termine del 30 giugno 1995 previsto dal citato comma 11 dell'art. 22 entro il quale vanno versate le imposte sostitutive; Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del decreto-legge stesso sono riservate all'erario; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, e i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario, delle deleghe bancarie e dei bollettini di conto corrente postale vincolato; Ritenuta la necessita' di istituire un nuovo codice per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta, nonche' sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41 del 1995.