IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  22,  comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
ai  sensi  del  quale le riserve e i fondi in sospensione di imposta,
compresi i fondi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita  ai  sensi  dell'art.
42, comma 2,
del  predetto  decreto  legislativo  ed esclusi quelli per i quali e'
previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei  commi
successivi al citato comma 1, possono essere assoggettati, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento;
  Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge, n. 41 del 1995,
secondo cui i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi  29  dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono
essere assoggettati, in tutto o  in  parte,  ad  imposta  sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui  redditi,
in misura pari al 3 per cento;
  Visto  l'art.  22,  commi  4 e 5, del decreto-legge n. 41 del 1995,
secondo  cui  nei  confronti  dei  soggetti  che   hanno   effettuato
operazioni  di  conferimento  ai  sensi  dell'art.  34  della legge 2
dicembre 1975, n. 576, e dell'art. 10 della legge 16  dicembre  1977,
n.  904,  nonche'  nei  confronti delle societa' di assicurazioni che
hanno effettuato operazioni di concentrazione previste  dall'art.  79
della  legge  22  ottobre  1986,  n. 742, la differenza tra il valore
delle  azioni  o  quote  ricevute  e  il   loro   costo   fiscalmente
riconosciuto   si   considera   realizzata   a   condizione  che  sia
assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento;
  Visto l'art. 22, comma 11, del decreto-legge n.  41  del  1995,  in
base  al  quale  l'applicazione delle suddette imposte sostitutive va
richiesta con apposito modello approvato  con  decreto  del  Ministro
delle finanze e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento,
la  riscossione,  le sanzioni nonche' per il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
  Visto l'art. 1, comma 27, lettera c), del decreto-legge  28  giugno
1995,  n.  250, che ha differito al 31 ottobre 1995 il termine del 30
giugno 1995 previsto dal citato comma 11 dell'art. 22 entro il  quale
vanno versate le imposte sostitutive;
  Visto  l'art.  47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si
dispone che le somme riscosse in applicazione delle disposizioni  del
decreto-legge stesso sono riservate all'erario;
  Visto  il regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente  l'istituzione  del
conto  fiscale,  approvato  con  decreto ministeriale del 28 dicembre
1993, n. 567, e i decreti del  Ministro  delle  finanze  30  dicembre
1993,  pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  5  alla  Gazzetta
Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e nel supplemento ordinario n. 12  alla
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994, riguardanti, rispettivamente,
l'approvazione  delle distinte di versamento al concessionario, delle
deleghe   bancarie   e  dei  bollettini  di  conto  corrente  postale
vincolato;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire  un  nuovo  codice  per  il
pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, per
la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive sulle  riserve
e  sui  fondi  in  sospensione d'imposta, nonche' sui saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29  dicembre  1990,  n.
408, e 30 dicembre 1991, n. 413, di cui all'art. 22 del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, da  allegare  alla  dichiarazione  dei  redditi
relativa  al  periodo  di  imposta  in  corso alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 41 del 1995.