IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Costa  d'Amalfi",  corredata  dal  parere  espresso  dalla   regione
Campania;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  "Costa
d'Amalfi"  e  del  relativo  disciplinare di produzione formulata dal
Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  124  del  30
maggio 1995;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Costa d'Amalfi" ed e' approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.