LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 9, commi 2 e 3, della medesima legge n.
1/1991;
  Visto  il  proprio  regolamento  disciplinante  l'esercizio   delle
attivita'  di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 8850
del 9 dicembre 1994;
  Visto, in particoalre, l'art. 30, comma 6, del suddetto regolamento
n. 8850/1994  in  cui  sono  contenute  le  disposizioni  applicabili
all'attivita' di gestione in quote di fondi comuni di investimento di
cui alla legge n. 77/1983 emesse da societa' di gestione appartenenti
al  gruppo  ed  in  valori  mobiliari emessi da SICAV appartenenti al
gruppo ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo;
  Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto  art.
30,   comma  6,  al  fine  di  ricomprendervi  anche  la  fattispecie
costituita dalle quote di fondi comuni di investimento  di  cui  alla
legge  n.  77/1983  e  di  valori mobiliari emessi da SICAV collocati
dall'intermediario gestore;
  Vista la nota n. 00192118 del 25 luglio 1995 con la quale la  Banca
d'Italia  ha  manifestato  la propria intesa sul testo delle predette
modificazioni trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia  stessa  con
lettera n. DAL/RM/95005721 del 5 luglio 1995;
                              Delibera:
  All'art.  30, comma 6, del regolamento n. 8850/1994, dopo le parole
"ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo"  sono  inserite
le parole "o dall'intermediario".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della Consob.
   Roma, 28 agosto 1995
                                              Il presidente: BERLANDA