LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 9, commi 2 e 3, della medesima legge n. 1/1991; Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994; Visto, in particoalre, l'art. 30, comma 6, del suddetto regolamento n. 8850/1994 in cui sono contenute le disposizioni applicabili all'attivita' di gestione in quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 emesse da societa' di gestione appartenenti al gruppo ed in valori mobiliari emessi da SICAV appartenenti al gruppo ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto art. 30, comma 6, al fine di ricomprendervi anche la fattispecie costituita dalle quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 e di valori mobiliari emessi da SICAV collocati dall'intermediario gestore; Vista la nota n. 00192118 del 25 luglio 1995 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia stessa con lettera n. DAL/RM/95005721 del 5 luglio 1995; Delibera: All'art. 30, comma 6, del regolamento n. 8850/1994, dopo le parole "ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo" sono inserite le parole "o dall'intermediario". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob. Roma, 28 agosto 1995 Il presidente: BERLANDA