IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento di Maria Esther Rivas Cabero
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato   che  l'interessata  e'  in  possesso  di  un  titolo  de
licenciado en Derecho rilasciato dall'universita' di Salamanca;
  Rilevato che l'interessata non ha documentato di  avere  esercitato
la  professione  di  procuratore  (o  professione corrispondente) per
almeno sei anni o di avere superato  un  esame  per  la  abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Maria Esther Rivas Cabero nata a Salamanca (Espana) il
2  agosto  1965,  cittadina  spagnola,  de  licenciado en Derecho, e'
riconosciuto quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia
all'albo dei procuratori legali.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense,  davanti  alla
commissione   costituita   con   decreto  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La prova consistera' in un esame scritto ed orale da  svolgersi  in
lingua italiana.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto del lavoro;
   diritto processuale civile;
   diritto amministrativo;
   diritto costituzionale;
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 31 agosto 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO