IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
  Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  Vista   la   decisione  n.  94/881/CE  che  approva  il  piano  per
l'eradicazione e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna;
  Vista la decisione n. 95/108/CE di modifica della  decisione  della
Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CEE);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  vietata  la  spedizione a qualsiasi titolo di animali della
famiglia dei suidi vivi dalla regione Sardegna.