IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
Vista la decisione n. 94/881/CE che approva il piano per
l'eradicazione e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna;
Vista la decisione n. 95/108/CE di modifica della decisione della
Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CEE);
Decreta:
Art. 1.
1. E' vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali della
famiglia dei suidi vivi dalla regione Sardegna.