IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; Vista la decisione n. 94/881/CE che approva il piano per l'eradicazione e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna; Vista la decisione n. 95/108/CE di modifica della decisione della Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CEE); Decreta: Art. 1. 1. E' vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali della famiglia dei suidi vivi dalla regione Sardegna.