Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura All'ABI - Associazione bancaria italiana All'Avvocatura generale dello Stato e, per conoscenza: Al Ministero di grazia e giustizia Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ai commissari di Governo presso le regioni Alla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Con decreto del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1994 sono stati fissati i criteri ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, per l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza. Con successiva circolare del 14 luglio 1994, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 196 del 23 agosto 1994 sono state date istruzioni per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori. Si porta a conoscenza che i risultati dell'istruttoria, svolta dal Ministero in conformita' ai criteri prefissati dal richiamato decreto 2 febbraio 1994, saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito provvedimento ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 180