IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339, recante:
"Disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo sull'applicazione delle norme di
qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992,
modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22
marzo 1993;
Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione, del 29
luglio 1992, concernente i controlli di qualita' degli ortofrutticoli
freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione,
del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il
controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati
all'interno della Comunita';
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ad alcune norme
regolamentari contenute nel citato decreto ministeriale n. 339 del
1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. E-816 del 3 agosto 1995;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n.
339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, le
parole "all'esercizio delle attivita'" sono sostituite con "a gestire
impianti".
2. All'art. 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339,
modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, e'
aggiunto il seguente comma 3:
" 3. L'operatore produttore agricolo puo' condizionare il proprio
prodotto in azienda, se e' iscritto nel registro degli operatori".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 2251/92 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 219
del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2a
serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle emanate dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.