IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge  finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da   ultimo,
dall'art.  14  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in
ECU  (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute
nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista  la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione
del trattato che istituisce  la  Comunita'  economica  europea,  come
risulta  modificata  dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica
ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  della  Comunita'  europea  n.
3320/94  del  22  dicembre  1994,  con  il quale e' stata definita la
composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
settembre  1995  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  92.607
miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
procedere  ad  un'emissione  di  certificati  di  credito  del Tesoro
denominati in ECU;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione  di  certificati di credito del Tesoro denominati in ECU
(certificati del Tesoro in Euroscudi), di  seguito  indicati  come  i
"certificati",  al  tasso  d'interesse  del  6,50%  annuo lordo, fino
all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la
durata di tre anni con inizio il 26 settembre 1995 e scadenza  il  26
settembre 1998.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti    e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente   luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.