IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 6, comma 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, relativa alla revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive FERBAM e AZINFOS ETILE, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dai successivi regolamenti CE n. 913/94 e 491/95; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1995 con il quale e' stata data attuazione alla citata decisione della commissione della Comunita' europea n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, provvedendo alla revoca dei prodotti contenenti AZINFOS ETILE e, fra questi, del prodotto fitosanitario AZITHION E. 20 della soc. SCAM; Considerato che il prodotto fitosanitario AZITHION E 20 e' stato erroneamente incluso nell'elenco dei prodotti revocati allegato al citato decreto ministeriale 9 agosto 1995, contenendo il principio attivo AZINFOS METILE, al quale non si applica la decisione comunitaria sopracitata; Considerato che debba procedersi alla rettifica del decreto ministeriale 9 agosto 1995 limitatamente all'eliminazione dall'elenco di cui all'allegato 1 del prodotto fitosanitario AZITHION E 20 della soc. SCAM; Decreta: Il prodotto fitosanitario AZITHION E 20 dell'impresa SCAM S.r.l., n. reg. 1438 del 2 maggio 1974, e' eliminato dall'elenco dei prodotti indicati in allegato I al decreto ministeriale 9 agosto 1995. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 1995 Il Ministro: GUZZANTI