IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  6,  comma  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista la decisione della commissione  delle  Comunita'  europee  n.
95/276/CE    del    13    luglio    1995,    relativa   alla   revoca
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze
attive FERBAM e AZINFOS ETILE, a conclusione delle procedure attivate
dal  regolamento  (CEE) n. 3600/92 e dai successivi regolamenti CE n.
913/94 e 491/95;
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1995 con il quale  e'  stata
data   attuazione  alla  citata  decisione  della  commissione  della
Comunita' europea n. 95/276/CE del 13 luglio 1995,  provvedendo  alla
revoca  dei  prodotti  contenenti  AZINFOS  ETILE  e, fra questi, del
prodotto fitosanitario AZITHION E. 20 della soc. SCAM;
  Considerato che il prodotto fitosanitario AZITHION E  20  e'  stato
erroneamente  incluso  nell'elenco  dei prodotti revocati allegato al
citato decreto ministeriale 9 agosto 1995,  contenendo  il  principio
attivo   AZINFOS  METILE,  al  quale  non  si  applica  la  decisione
comunitaria sopracitata;
  Considerato  che  debba  procedersi  alla  rettifica  del   decreto
ministeriale 9 agosto 1995 limitatamente all'eliminazione dall'elenco
di  cui all'allegato 1 del prodotto fitosanitario AZITHION E 20 della
soc. SCAM;
                              Decreta:
  Il prodotto fitosanitario AZITHION E 20 dell'impresa  SCAM  S.r.l.,
n. reg. 1438 del 2 maggio 1974, e' eliminato dall'elenco dei prodotti
indicati in allegato I al decreto ministeriale 9 agosto 1995.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI